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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 14 pagine

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Allegato

Modifica del diritto vigente

Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge sul personale federale del 24 marzo 20005

Art. 24 cpv. 3 (nuovo)

3 Il Consiglio federale può obbligare il personale civile dell’Aggruppamento Difesa in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport a effettuare impieghi all’estero se la funzione esercitata è necessaria per appoggiare:

a. l’istruzione di truppe svizzere; oppure

b. impieghi in servizio di promovimento della pace o in servizio d’appoggio.

2 Legge federale del 4 ottobre 20026 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Art. 17 rubrica e cpv. 2 e 3

Incorporazione dei militi

2 D’intesa con i Cantoni interessati, i militi possono essere incorporati al di fuori del Cantone di domicilio.

3 Il Cantone di domicilio decide in merito all’incorporazione dei militi.

Art. 18 Personale di riserva

1 I Cantoni hanno la facoltà di incorporare militi nel personale di riserva.

2 I militi incorporati nel personale di riserva non devono essere formati e non hanno diritto di prestare servizio di protezione civile.

Art. 43 cpv. 2 (nuovo)

2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport disciplina la liquidazione di materiale che è servito per scopi di protezione civile.

5 RS 172.220.1

6 RS 520.1