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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 14 pagine

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Art. 8 Obbligo di partecipare al reclutamento

1 Le persone soggette all’obbligo di leva devono partecipare al reclutamento. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni nei casi di manifesta inabilità al servizio.

2 Il reclutamento deve di regola essere assolto a 19 anni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le persone soggette all’obbligo di leva che desiderano assolvere anticipatamente la scuola reclute oppure che per motivi personali non possono assolvere il reclutamento a 19 anni.

3 L’obbligo di partecipare al reclutamento si estingue alla fine dell’anno in cui le persone soggette all’obbligo di leva compiono 25 anni. Il Consiglio federale può prevedere che il reclutamento sia assolto più tardi. Gli interessati devono acconsentire a tale assolvimento posticipato.

Art. 9 Contenuto del reclutamento

1 In occasione del reclutamento sono raccolti mediante esami, test e colloqui ed elaborati i dati necessari per l’apprezzamento dell’idoneità al servizio militare, dell’idoneità al servizio di protezione civile e del profilo attitudinale nonché i dati necessari per l’attribuzione delle persone soggette all’obbligo di leva.

2 Le giornate di reclutamento sono computate sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 42).

Art. 10

Abrogato

Art. 11 cpv. 1, 2 lett. b e c nonché 2bis

1 I Comuni di domicilio notificano gratuitamente ogni anno alle autorità militari cantonali i cognomi, i nomi, gli indirizzi e i numeri AVS delle persone soggette all’obbligo di leva conformemente ai loro registri degli abitanti.4

2 I Cantoni hanno i seguenti compiti:

b. organizzano la manifestazione informativa;

c. consegnano durante la manifestazione informativa il documento relativo all’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare.

2bis Il Consiglio federale stabilisce i principi per il programma della manifestazione informativa, la forma e il contenuto delle informazioni da comunicare nonché i dati da rilevare; il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport disciplina i dettagli relativi alla comunicazione delle informazioni.

4 L’aggiunta riguardante l’utilizzazione del numero AVS è necessaria se la revisione della LAVS (nuovo numero d’assicurato dell’AVS), sottoposta per approvazione al Parlamento con il messaggio del 23 novembre 2005 (FF 2006 471) e che contempla una modifica dell’articolo 46 capoverso 2 LM, entra in vigore prima della presente revisione della LM. SG Regi 152.3