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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 14 pagine
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Sezione 3: Non reclutamento, esclusione e degradazione
Art. 21 Non reclutamento, esclusione e degradazione a causa di una sentenza
di condanna
1 Le persone soggette all’obbligo di leva divenute intollerabili per l’esercito a causa di una sentenza di condanna per un crimine o un delitto oppure di una misura privativa della libertà ordinata, non sono reclutate.
2 I militari divenuti intollerabili a causa di una sentenza di condanna per un crimine o un delitto oppure di una misura privativa della libertà ordinata, sono esclusi dall’esercito. Se si sono resi indegni del loro grado, vengono degradati ed esclusi dall’esercito.
3 Su propria richiesta, le persone soggette all’obbligo di leva non reclutate possono essere riammesse al reclutamento e le persone escluse dall’esercito che non sono state degradate possono essere riammesse nell’esercito se:
a. per la durata del periodo di prova in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall’esecuzione della pena hanno tenuto buona condotta; e
b. sussiste una necessità per l’esercito.
4 La riammissione può essere revocata se risulta soltanto in un secondo momento che le relative condizioni non erano adempiute.
5 Per le decisioni di cui ai capoversi 1-4 è competente lo Stato maggiore di condotta dell’esercito.
6 Per la decisione, esso può:
a. chiedere rapporti di polizia e militari concernenti la persona interessata;
b. consultare il casellario giudiziale, inserti penali e inserti relativi all’esecuzione delle pene;
c. chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti nonché consultare inserti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d. esigere l’esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone.
Art. 22 e 23
Abrogati
Art. 24 cpv. 1
1 Ai militari che si dimostrano incapaci di assumere la loro funzione è assegnata senza indugio una funzione per la quale hanno le capacità.
Titolo che precede l’articolo 25 (nuovo)