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Consultazione 2006/15: Revisione 09 della legislazione militare · 14 pagine

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Art. 42 cpv. 2 frase introduttiva

2 Il Consiglio federale stabilisce il numero massimo complessivo di giorni di servizio d’istruzione da prestare:

Art. 47 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 4

1 ... Chi appartiene al personale militare è considerato un militare.

4 Il personale militare è impiegato nei settori dell’istruzione, della condotta e dell’impiego dell’esercito. Può essere anche obbligato a prestare, all’estero, servizi d’istruzione e impieghi in servizio di promovimento della pace e in servizio d’appoggio.

Art. 48a cpv. 2

2 Può mettere a disposizione installazioni e materiale dell’esercito per scopi d’istruzione in ambito internazionale.

Art. 48b (nuovo) Istruzione e perfezionamento del personale medico militare

1 L’istruzione e il perfezionamento del personale medico militare incombono alla Confederazione nella misura in cui non avvengono presso una scuola superiore. La Confederazione assicura e coordina l’istruzione e il perfezionamento dei medici militari e di altri quadri delle professioni sanitarie relativamente alla loro carriera civile e militare.

2 Per tale scopo la Confederazione gestisce il centro di competenza Accademia svizzera integrata per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe (ASIMC). L’ASIMC è un’unità amministrativa del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. Essa può incaricare terzi segnatamente dell’esecuzione di misure di istruzione e perfezionamento.

Art. 54a cpv. 2, 2bis (nuovo) e 3

2 Chi adempie senza interruzioni il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (militare in ferma continuata), assolve la scuola reclute e presta immediatamente dopo, senza interruzione, il resto dei giorni di servizio. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per motivi inerenti alla persona stessa del militare in ferma continuata.

2bis Il militare in ferma continuata che si è dichiarato disposto a prestare servizi militari all’estero è tenuto a prestare gli impieghi ordinati.

3 La proporzione annua di reclute che effettuano il servizio come militari in ferma continuata non può eccedere il 15 percento.

Art. 55

1 Gli allievi sergenti e tenenti assolvono un’istruzione per i quadri orientata al loro compito.