Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/23: Revisione parziale dell' ordinanza sulla radioprotezione, dell' ordinanza sulla formazione in radioprotezione e dell' ordinanza sulla dosimetria · 15 pagine

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presso un IC, anche se quest’ultimo non dispone di un'autorizzazione esplicita. In ogni caso le immissioni nelle acque e nell’aria nonché i residui radioattivi contenuti nelle scorie vanno sottoposti a controlli più severi.

2.1.28 Articolo 94 Prevenzione

Le analisi degli incidenti, necessarie per l’attestazione di sicurezza dipendono dalla progettazione dell’impianto e dalla sua ubicazione. Specialmente nel caso di incidenti determinati da eventi esterni, come terremoti o inondazioni, le contingenze locali svolgono un ruolo decisivo. È pertanto necessario che oltre ai metodi e alle condizioni l’autorità di sorveglianza competente stabilisca anche l’assegnazione degli incidenti alle categorie di frequenza in base all’impianto e al luogo, conformemente ai capoversi 3-5. Ai sensi del capoverso 8, completato di conseguenza, in caso di incidenti le dosi di radiazione vanno accertate mediante le grandezze d'apprezzamento e i fattori di dose di cui alle appendici 3, 4 e 7.

2.1.29 Articolo 96 Misure preventive

Ai sensi dell’articolo 96 capoverso 5, il titolare della licenza deve provvedere affinché il personale incaricato di risolvere l’incidente non accumuli una dose efficace superiore a 50 mSv durante il primo anno. Poiché il valore limite di 20 mSv all’anno (art. 35 cpv. 1 ORaP) a cui soggiacciono i collaboratori dell’azienda professionalmente esposti alle radiazioni impedirebbe loro di intervenire immediatamente sul posto in caso d’emergenza, il capoverso 5 è esteso al personale coinvolto nell'incidente.

2.1.30 Articolo 103 Sorveglianza delle immissioni da parte dell’azienda

È stata corretta un’imprecisione relativa alla traduzione italiana.

2.1.31 Articolo 111 Misurazioni

2.1.32 Articolo 112 Riconoscimento e obblighi dei servizi di misurazione

Ai sensi del capoverso 1, l’UFSP riconosce e sorveglia i servizi di misurazione. Criteri per tale riconoscimento sono lo stato della tecnica e la competenza del personale specializzato. Secondo l’attuale ordinanza, l’adempimento delle norme è considerato parte dello stato della tecnica. Il servizio di misurazione è responsabile dell'approntamento di condizioni che consentano al personale specializzato di adempiere i propri compiti. È considerato indipendente, un servizio di misurazione il cui personale specializzato può svolgere i propri compiti senza incorrere in conflitti d'interesse, in particolare di natura economica.

Ai sensi del capoverso 2, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) disciplina i requisiti tecnici dei sistemi di misurazione e le procedure per garantirne la costanza dei valori. Attualmente questo aspetto è disciplinato da due direttive dell’Ufficio federale di metrologia (METAS): la Direttiva 5012 «Traçabilité (traceability) des mesures de concentration de gaz radon», e la Direttiva 5016 «Systèmes électroniques de mesure de la concentration de gaz radon» (in francese e tedesco). In virtù della nuova ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione, il METAS sta attualmente riunendo le due direttive in un'ordinanza del DFGP specifica agli strumenti di misurazione.

Conformemente alla norma vigente, i servizi di misurazione sono tenuti a comunicare i risultati delle misurazioni al servizio cantonale competente. L’introduzione della banca dati radon centralizzata, nella quale i servizi di misurazione registreranno i propri dati ai sensi del