Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/23: Revisione parziale dell' ordinanza sulla radioprotezione, dell' ordinanza sulla formazione in radioprotezione e dell' ordinanza sulla dosimetria · 15 pagine

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2.1.6 Articolo 15 Personale sanitario

La proposta di modifica dell’articolo 15 capoverso 1 introduce la nuova designazione professionale di tecnici in radiologia medica e assistenti dentali (prima: tecnici di radiologia medica e dentisti).

Conformemente al nuovo capoverso 2, non è richiesta una formazione supplementare qualora la formazione riconosciuta dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) contempli già una formazione professionale o di scuola universitaria professionale.

2.1.7 Articolo 18

In seguito alla revisione dell'articolo 18 capoverso 2, in futuro la formazione dei periti sarà disciplinata in modo univoco per tutte le professioni sanitarie menzionate.

Considerato il continuo mutamento delle formazioni in ambito sanitario, nel capoverso 3 si rinuncia a un elenco esplicito dei gruppi professionali e al riferimento agli articoli 12 e 13. Conformemente al nuovo capoverso 3, non è richiesta una formazione supplementare qualora la formazione di perito riconosciuta dall’UFSP contempli già una formazione per l’ottenimento delle necessarie competenze nella radioprotezione.

2.1.8 Articolo 19 Corsi di formazione e di perfezionamento

Durante l’elaborazione dell’ordinanza sugli acceleratori è emerso un problema d’interpretazione legato all’articolo 58 capoverso 4 ORaP sull’emanazione di disposizioni esecutive. Il DFI e il DATEC disciplinano unicamente il proprio ambito di competenza; possono provvedere a un disciplinamento congiunto unicamente se l'esecuzione di un corso di radioprotezione è rilevante per entrambi i Dipartimenti. La modifica proposta corrisponde alla formulazione già utilizzata per l'articolo 21 capoverso 1 ORaP.

2.1.9 Articolo 19a Registro della formazione e del perfezionamento professionale

Il nuovo articolo 19a getta le basi legali per la costituzione di un registro delle persone che frequentano corsi di formazione per ottenere la perizia in radioprotezione. Il rilascio di una licenza per la manipolazione di raggi ionizzanti presuppone una formazione adeguata. Il registro consentirà di ridurre l’iter amministrativo connesso con il rilascio delle licenze, poiché non sarà più necessario verificare ulteriormente l’effettivo grado di formazione di una persona notificata in qualità di perito. In considerazione delle limitate risorse umane disponibili, un registro della formazione risulta estremamente importante perché permette di concentrare le attività di sorveglianza ai compiti principali.

2.1.10 Articolo 22 Riconoscimento di una formazione conclusa all’estero

L’articolo 22 è stato riformulato per definire più chiaramente le condizioni per il riconoscimento dell’equivalenza.

2.1.11 Articolo 28 Esami fisiologici e farmacologici

Finora, ogni progetto di applicazione di sorgenti radioattive sigillate o non sigillate sull’uomo in vista di esami fisiologici e farmacologici necessitava dell’autorizzazione dell’UFSP. Vista la costante riduzione delle risorse umane, l'UFSP è costretto a limitare la sua attività di autorizzazione laddove il rischio di radiazioni lo consente.

Conformemente al capoverso 1, simili esami soggiacciono di principio all'obbligo di autorizzazione.