Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/23: Revisione parziale dell' ordinanza sulla radioprotezione, dell' ordinanza sulla formazione in radioprotezione e dell' ordinanza sulla dosimetria · 15 pagine

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2 Parte speciale

2.1 Spiegazione dei singoli articoli

2.1.1 Sostituzione di un'espressione

Si tratta di un adeguamento alla nuova denominazione dell'Ufficio federale di metrologia e della correzione di un errore di traduzione nel testo italiano.

2.1.2 Articolo 11 Applicazioni diagnostiche

Gli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l’Unione europea sulla libera circolazione delle persone comportano alcune modifiche che comportano la necessità di rivedere l’ordinanza sulla formazione.

• I diplomi e i titoli di perfezionamento esteri possono essere riconosciuti come equivalenti a quelli federali. Di conseguenza, nell’articolo 11 capoverso 1 lettera a, capoverso 2 e capoverso 3 lettera a è introdotta una formulazione in tal senso.

• I titoli di medico specialista rilasciati in precedenza dalla FMH secondo il diritto privato sono stati sostituiti da titoli federali di perfezionamento. Il capoverso 2 è stato riformulato di conseguenza.

La designazione professionale di odontopratico è stata soppressa e sostituita dalla designazione di medico-dentista abilitato a livello cantonale. Il capoverso 3 lettera b è adeguato di conseguenza. L'esercizio di questa professione a titolo indipendente è limitato al Cantone di Appenzello Esterno. Considerato l’esiguo numero di diplomandi in questo ambito, sarebbe eccessivo introdurre un disciplinamento speciale per medici-dentisti abilitati a livello cantonale. Riguardo alla radioprotezione, in futuro essi saranno trattati alla stessa stregua dei medici-dentisti titolari di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto. Mentre l’abilitazione cantonale è considerata una prova della necessaria competenza in radioprotezione, l’attività di perito richiede un corso di formazione concluso in radioprotezione come quello richiesto agli altri dentisti.

2.1.3 Articolo 12 Applicazioni terapeutiche

Come già menzionato nei dettagli all'articolo 11, le modifiche dell’articolo 12 capoverso 1 lettere a e b e capoverso 2 vanno ricondotte prevalentemente agli Accordi sulla libera circolazione tra la Svizzera e l’UE.

L’articolo 12 capoverso 1 lettera b dev’essere formulato più apertamente, affinché, oltre a un titolo di perfezionamento, possa essere riconosciuto come prova della necessaria competenza anche un perfezionamento equivalente nel relativo metodo terapeutico.

2.1.4 Articolo 13 Diagnostica e terapia mediante sorgenti radioattive non sigillate

L’articolo 13 capoverso 1 lettere a e b e capoverso 2 e l’articolo 12 sono stati modificati per ragioni analoghe.

2.1.5 Articolo 14 Veterinari

In virtù degli Accordi bilaterali, le formazioni estere possono essere riconosciute come equivalenti, per cui l'articolo 14 va modificato di conseguenza.