Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/23: Revisione parziale dell' ordinanza sulla radioprotezione, dell' ordinanza sulla formazione in radioprotezione e dell' ordinanza sulla dosimetria · 15 pagine
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capoverso 1 ORaP. I due Dipartimenti provvedono a un disciplinamento congiunto unicamente nei casi in cui una determinata questione sia rilevante per entrambi.
2.1.24 Articolo 77 Trasporti entro il perimetro aziendale
Durante l’elaborazione dell’ordinanza sugli acceleratori è emerso un problema d’interpretazione legato all’articolo 54 capoverso 4 ORaP sull’emanazione di disposizioni esecutive. Il DFI e il DATEC disciplinano unicamente il proprio ambito di competenza; non devono provvedere sistematicamente a un disciplinamento congiunto. La proposta di modifica dell’articolo 77 corrisponde alla formulazione già utilizzata per l'articolo 21 capoverso 1 ORaP. I due Dipartimenti provvedono a un disciplinamento congiunto unicamente nei casi in cui una determinata questione sia rilevante per entrambi.
2.1.25 Articolo 78 Importazione, esportazione e transito
Adeguamento alla nuova terminologia della legislazione doganale, senza modifiche materiali.
2.1.26 Articolo 82 Immissione nell’ambiente di scorie solide
In passato, l'impiego di pittura luminescente radioattiva era molto diffuso nella fabbricazione di quadranti e lancette nell'ambito dell'industria orologiera. Tale impiego è stato tuttavia vietato da circa 30 anni. La mancanza di attenzione che ha spesso accompagnato la
lavorazione del materiale radioattivo in laboratori o nel quadro di lavori a domicilio ha
condotto a contaminazioni parziali e impercettibili, che hanno interessato mobili, pavimenti, muri o anche la terra dei giardini. Tuttavia tali contaminazioni, pur essendosi manifestate solo molto più tardi, ad esempio durante ristrutturazioni di case, devono essere eliminate.
Anche in futuro bisognerà fare i conti con l'immissione di residui radioattivi (radio) in insediamenti abitati. L’esperienza insegna che il volume di queste scorie è talmente significativo da rendere impossibile lo smaltimento attraverso i canali consueti o possibile solo con un onere esagerato. Una rimozione rappresenta quindi la soluzione di gran lunga più favorevole per l’uomo e l’ambiente. Ai sensi del nuovo capoverso 2, l’UFSP può autorizzare l’immissione di scorie lievemente radioattive con un’attività specifica superiore ai valori di cui al capoverso 1, sempreché nel complesso non esistano soluzioni nettamente migliori per gli esseri umani e per l’ambiente.
2.1.27 Articolo 83 Combustione di scorie nelle aziende
In singoli casi, la combustione di scorie lievemente radioattive è generalmente la soluzione migliore per gli esseri umani e per l'ambiente e contribuisce a concretizzare il principio di ridurre il più possibile la produzione di scorie radioattive, ancorato nella legge sulla radioprotezione. La combustione di scorie lievemente radioattive à già prevista dall’articolo 83 ORaP vigente, previa autorizzazione dell'UFSP. Ecco un esempio per esplicitare quanto precede:
un impianto di combustione (IC) ha ricevuto residui radioattivi di origine ignota. 6,5 metri cubi di rifiuti vengono contaminati durante la triturazione. Considerati scorie radioattive, questi rifiuti sono portati al centro di raccolta della Confederazione (Istituto Paul Scherrer), poiché in assenza della relativa autorizzazione non possono essere inceneriti presso l’IC. I costi di smaltimento superano il mezzo milione di franchi. Pretendere che un IC disponga dell’autorizzazione per eventi così rari e attività così basse appare sproporzionato.
Le autorità di vigilanza in materia di radioprotezione ritengono sensato permettere questo genere di combustioni presso un IC. L'UFSP deve quindi poter autorizzare una combustione