Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/23: Revisione parziale dell' ordinanza sulla radioprotezione, dell' ordinanza sulla formazione in radioprotezione e dell' ordinanza sulla dosimetria · 15 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Il nuovo capoverso 5 delega al DFI e al DATEC la competenza di emanare le necessarie prescrizioni relative alla manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate. L’importante è che sussista un disciplinamento sostenuto da entrambi i Dipartimenti, finalizzato a un'efficace radioprotezione.
2.1.21 Articolo 70 Deroghe
Nella stragrande maggioranza dei casi si ricorre alle aree di lavoro. Come già descritto all’articolo 69, dovrebbe essere possibile creare aree di lavoro per la manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate. Questo riguarda prevalentemente gli impianti nucleari, ma anche altri casi singoli nei quali il piano di utilizzazione degli spazi può essere introdotto unicamente con l'esplicito consenso dell'autorità d'autorizzazione o di sorveglianza. In simili casi, ai sensi del nuovo capoverso 4 l’autorità di sorveglianza può autorizzare deroghe all’articolo 69 capoverso 1 nel caso di impianti per i quali esiste un piano di utilizzazione degli spazi. Conformemente all’articolo 69 capoverso 1 le sorgenti radioattive non sigillate devono essere manipolate nelle aree di lavoro.
2.1.22 Articolo 74 Revisioni di installazioni e impianti medici
Finora, le revisioni con esame di condizione a periodicità minime erano disciplinate dalla ORaP, in quanto al momento della sua entrata in vigore, nel 1994, non esistevano altre prescrizioni legali in tal senso. Nel frattempo, la manutenzione degli impianti radiologici e in particolare la periodicità di tale manutenzione è stabilita dall’ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed) del 17 ottobre 2001. Per evitare contraddizioni con la ODmed, la ORaP deve predisporre unicamente l’esecuzione di esami di condizione importanti ai fini della radioprotezione. Considerata l’inutilità di esaminare la condizione dei moderni impianti radiologici a scadenze di 3 anni, l'attuale revisione prevede un’armonizzazione degli intervalli di revisione a 6 anni per tutti gli impianti, analogamente a quanto avveniva finora per i piccoli impianti a raggi X.
Vista la crescente complessità delle tecniche di ricerca e di trattamento in medicina nuclare e in radiologia, occorrono conoscenze specifiche approfondite di fisica medica e radioprotezione per proteggere i pazienti e il personale da un’inutile esposizione alle radiazioni. Per applicazioni di medicina nucleare a scopo terapeutico o di diagnostica radiologica il titolare della licenza deve potersi rivolgere a un esperto in fisica medica (fisico medico) per l’ottimizzazione delle procedure. Questo vale in particolare per l’abbinamento di diverse tecniche di esame (radiografie, TC, RMN, ecografie, SPECT, PET ecc.), per lo sviluppo e l'introduzione di nuovi impianti e tecnologie (per es. visualizzazione digitale dell’immagine), per la garanzia di qualità, per la radioprotezione medica, per la dosimetria sui pazienti e per le consulenze. Tramite il nuovo capoverso 7 sono recepite nel diritto nazionale le raccomandazioni dell’UE (Direttiva 97/43/Euratom del 30 giugno 1997) e della Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività (CFR). Per questo nuovo disciplinamento è stabilito un termine transitorio di 3 anni a partire dall’entrata in vigore della ORaP riveduta (nuovo art. 141a cpv. 2).
2.1.23 Articolo 75 Immagazzinamento
Durante l’elaborazione dell’ordinanza sugli acceleratori è emerso un problema d’interpretazione legato all’articolo 54 capoverso 4 ORaP sull’emanazione di disposizioni esecutive. Il DFI e il DATEC disciplinano unicamente il proprio ambito di competenza; non devono provvedere sistematicamente a un disciplinamento congiunto. La proposta di modifica dell’articolo 75 capoverso 2 corrisponde alla formulazione già utilizzata per l'articolo 21