Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/23: Revisione parziale dell' ordinanza sulla radioprotezione, dell' ordinanza sulla formazione in radioprotezione e dell' ordinanza sulla dosimetria · 15 pagine

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radioattiva avente un'attività che supera 100 000 volte il limite di licenza ai sensi dell'appendice 3 colonna 10 e l'obbligo di annunciare ogni anno l'ubicazione esatta delle sorgenti che superano 20 000 000 di volte il limite di licenza. Le sorgenti altamente radioattive rappresentano un forte potenziale di rischio e possono essere utilizzate per esempio per la costruzione delle cosiddette «dirty-bombs» in ambienti terroristici.

Proprio per questa ragione, si è optato per un inasprimento dell’obbligo di annunciare. Questa modifica consente parallelamente di armonizzare il diritto svizzero con la Direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio del 22 dicembre 2003 sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane. Nel capoverso 1 è soppressa la lettera b e nel capoverso 2 il valore soglia per l’obbligo annuale di annunciare viene ridotto a un’attività superiore di 100 000 volte al limite di licenza. Questa nuova soglia per l’intensità di dose si richiama alle disposizioni della Direttiva UE.

2.1.39 Articolo 134 Obbligo di tenere un registro e di allestire un rapporto

L’articolo 134 descrive l’obbligo di chi manipola sostanze radioattive di tenere un registro e di allestire un rapporto. Non ha molto senso chiedere annualmente alle aziende la presentazione di dati complessi se le autorità di autorizzazione e di sorveglianza non li utilizzano o li utilizzano solo in parte. L’attuale formulazione implica un notevole carico di lavoro anche per l’autorità, mentre una versione più generica consentirebbe un impiego più flessibile delle risorse.

Il capoverso 3 è riformulato in modo più generale e meno definitivo, affinché le autorità di sorveglianza possano richiedere le informazioni a seconda della necessità e del rischio di radiazioni. In aggiunta ai dati già richiesti in passato e sempre validi, in singoli casi l’autorità potrà esigere, a scadenze non forzatamente annuali, informazioni effettivamente necessarie e destinate ad essere utilizzate.

Il capoverso 4 viene adeguato per le stesse ragioni. Non è necessario disciplinare la tenuta del registro e l'allestimento del rapporto in ogni licenza.

2.1.40 Articolo 137 Controllo degli impianti medici e delle installazioni mediche contenenti sorgenti radioattive sigillate

Considerata la scarsità delle risorse (contenimento dei costi e piano di rinuncia a determinati compiti della Confederazione) occorre evitare di svolgere ispezioni e controlli di radioprotezione sistematici presso le aziende. Inoltre, dal 1995 nel quadro del programma di garanzia della qualità, i fornitori degli impianti sono tenuti a collaudare gli impianti installati, a sottoporli a revisioni che prevedano esami di condizione e a protocollarle. Grazie a questa modifica, che la sgrava parzialmente dai suoi attuali compiti di garanzia della radioprotezione nei confronti del personale e dei pazienti, l'autorità competente potrà svolgere in futuro le mansioni di sorveglianza in questo ambito per campionatura.

I vigenti capoversi 1 e 2 sono riuniti in un unico capoverso. Come detto, in futuro l’autorità di sorveglianza svolgerà quindi controlli di radioprotezione in aziende con impianti medici o installazioni mediche contenenti sorgenti radioattive sigillate, unicamente per campionatura.

2.1.41 Articolo 138 Controllo delle importazioni, delle esportazioni e dei transiti

Vista la scarsità delle risorse umane, l'UFSP deve rinunciare a ricevere le dichiarazioni doganali finalizzate al controllo delle importazioni, delle esportazioni e del transito di sorgenti radioattive (piano di rinuncia a determinati compiti). Ciò significa che specialmente l'importazione di sorgenti radioattive non sarà più controllata sistematicamente. Inoltre, la Direzione generale delle dogane allestisce una banca dati elettronica nella quale saranno