Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/23: Revisione parziale dell' ordinanza sulla radioprotezione, dell' ordinanza sulla formazione in radioprotezione e dell' ordinanza sulla dosimetria · 15 pagine
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capoverso 1 ORaP. I due Dipartimenti provvedono a un disciplinamento congiunto unicamente nei casi in cui una determinata questione sia rilevante per entrambi.
2.1.18 Articolo 59 Schermatura
Di norma, la limitazione dell’intensità di dose ambientale a 0,02 mSv alla settimana è applicata ad aree di abitazione e di soggiorno utilizzate in permanenza, quali stanze d’ospedale, residenze per ospiti ecc, nelle quali singole persone si trattengono per diverse migliaia di ore all’anno. Nei luoghi non frequentati in permanenza, questo valore può essere superato fino a cinque volte.
L’esperienza insegna che all’esterno delle zone controllate comprese in un perimetro aziendale costantemente sorvegliato, l’intensità di dose può superare i limiti. Si tratta esclusivamente di luoghi poco frequentati e non accessibili al pubblico. Ai sensi del nuovo capoverso 2, l’autorità di sorveglianza può approvare un’intensità di dose ambientale fino a 0,0025 mSv all’ora. Il valore limite annuale di 1 mSv per persone non professionalmente esposte a radiazioni va comunque rispettato in ogni caso.
Questo complemento si richiama al disciplinamento introdotto nell'ordinanza del 21 novembre 1997 concernente la manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate (RS 814.554) per luoghi non previsti per permanenza prolungata (servizi igienici, sale d'aspetto e spogliatoi, archivi e magazzini senza posti di lavoro, passaggi, trombe d'ascensori e altre aree aziendali).
2.1.19 Articoli 65-67 Rinvio a norme ISO
Pur richiamandosi allo «stato della scienza e della tecnica», gli articoli 65-67 ORaP menzionano in particolare le norme ISO. Quello che a prima vista sembra un riferimento indiretto, dopo attento esame si rivela chiaramente un rinvio diretto e dinamico. Dinamico in quanto non rimanda a una derminata versione, ma alle norme ISO nel loro insieme. Dato che, in base agli attuali criteri legislativi i rinvii degli articoli 65-67 ORaP non sono ammissibili, l’articolo 65 capoverso 1 si rifà molto genericamente allo stato della scienza e della tecnica, mentre con un rinvio statico diretto l'articolo 66 dichiara applicabile la norma ISO 2919, versione 1999-02.
2.1.20 Articolo 69 Aree di lavoro
L’articolo 69 definisce le aree di lavoro per gli impieghi con sorgenti radioattive non sigillate in base a un valore che supera notevolmente il limite autorizzato all’appendice 3 colonna 10. Con l’aumentare delle manipolazioni e delle applicazioni giornaliere, crescono anche le esigenze riguardo ai provvedimenti protettivi.
La Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari si avvale inoltre di un piano di utilizzazione degli spazi (Direttiva HSK-R-07) per aree nelle quali le sostanze radioattive non sigillate sono una presenza collaterale inevitabile all'attività vera e propria. Coll’aumentare del potenziale di contaminazione, aumentano anche le esigenze nei confronti dei provvedimenti protettivi.
Entrambi i piani determinano il grado di pericolo e la portata dei provvedimenti necessari, senza però giungere necessariamente allo stesso risultato. Questo fatto solleva inevitabilmente un certo scetticismo tra il personale addetto alla radioprotezione e alla manutenzione degli impianti. Fondamentalmente occorre quindi applicare unicamente un piano per volta. Dato che entrambi i piani presentano vantaggi e svantaggi, non è possibile optare globalmente per l’uno o per l’altro.