Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/23: Revisione parziale dell' ordinanza sulla radioprotezione, dell' ordinanza sulla formazione in radioprotezione e dell' ordinanza sulla dosimetria · 15 pagine

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priorità per il programma radon). Questa banca dati costituiva la base per la valutazione intermedia a metà del programma radon nel 2004 e per la nuova strategia di attuazione a livello nazionale elaborata in base alle raccomandazioni degli esperti. La banca dati contiene anche le informazioni necessarie all’esecuzione a livello cantonale. I principali compiti esecutivi dei Cantoni consistono nella determinazione delle aree a concentrazione di radon, nell’esecuzione di programmi di misurazione e risanamento e nell’eventuale emanazione di decisioni relative a misurazioni e risanamenti nei confronti di privati.

Dall’entrata in vigore della nuova legge sulla protezione dei dati, il 1° luglio 1993, la ORaP non costituiva più una base giuridica sufficiente per la gestione di questa banca dati. Ora, grazie al nuovo articolo 118a e al catalogo dei dati registrati nella banca i requisiti della legislazione federale sulla protezione dei dati dovrebbero essere soddisfatti.

È stato inoltre constatato che nella sua forma attuale la banca dati richiedeva all’UFSP un notevole investimento di risorse per lo scambio e l’armonizzazione dei dati e comportava inoltre un potenziale di errori non trascurabile. Per queste ragioni è prevista l’introduzione di una banca dati con procedura di richiamo. L’accesso alla banca dati radon sarà limitato e garantito mediante un certificato elettronico. Oltre ai collaboratori delle unità competenti dell’UFSP, potranno accedervi i servizi cantonali e comunali responsabili in materia di radon, i servizi di misurazione riconosciuti dall’UFSP e determinati specialisti preposti alle misurazioni e al risanamento. I diritti e i doveri legati all’utilizzazione della banca dati radon saranno stabiliti in un regolamento separato. In futuro, i Cantoni potranno così accedere tramite parola d’ordine a un settore protetto sul quale inserire e richiamare autonomamente determinate informazioni (per. es. dati cantonali che loro stessi hanno generato). Oltre a ridurre gli oneri dei Cantoni e dell’UFSP, la banca dati radon costituirà un prezioso strumento ai fini della protezione dal radon in Svizzera.

La soluzione proposta verrà attuata da un servizio privato su incarico dell’UFSP. Conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati, il trattamento di dati personali può essere affidato a terzi, purché il mandante si accerti che non avvengano trattamenti diversi da quelli che egli stesso avrebbe il diritto di fare e nessun obbligo legale o contrattuale di mantenere il segreto lo vieti. Questa soluzione consente all’UFSP di ridurre le risorse per la manutenzione della banca dati, di aumentare notevolmente la sicurezza dei dati e di limitare sensibilmente i rischi di errore.

2.1.37 Articolo 125 Deroghe all’obbligo della licenza

Nel vigente articolo 125 capoverso 3 lettera c le norme ISO erano riportate erroneamente. Nella nuova versione sono ora citate correttamente.

Il trasporto aereo di colli dalla fase dell’accettazione alla fornitura è consentito unicamente se le rispettive compagnie aeree dispongono di "Air Operation Certificates" e "Dangerous Goods Approvals" validi, rilasciati dall’autorità aeronautica competente. Questi certificati riguardano tutte le classi di pericolo, anche le sostanze radioattive. In Svizzera, l’Ufficio federale dell’aviazione civile svolge ispezioni in loco per verificare il rispetto di queste direttive tecniche. Le compagnie aeree in possesso dei certificati citati sono quindi esonerate dall’obbligo della licenza per il trasporto di sostanze radioattive in colli muniti dei numeri UN 2912, UN 2915, UN 2916, UN 3321 e UN 3332, ai sensi della nuova lettera e capoverso 3. L’esonero dall’obbligo della licenza non riduce il livello di radioprotezione.

2.1.38 Articolo 133 Obbligo di annunciare

L'articolo 113 attualmente in vigore prevede per il titolare dell'autorizzazione l'obbligo di annunciare all'autorità di sorveglianza qualsiasi modifica dell'ubicazione di una sorgente