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Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

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UR: occorre precisare, nell'OSC, che va effettuato un esame approfondito (art. 97 lett. a CC) solo quando indizi di rilievo lasciano presumere l'esistenza di un matrimonio fittizio. L'ufficio dello stato civile non deve svolgere mansioni di polizia degli stranieri.

VS: se è fatto uso della possibilità di sottoporre documenti all'autorità di sorveglianza, è bene che tale autorità proceda parimenti alla decisione in merito. Gli art. 74bis e 75bis OSC vanno completati di conseguenza.

Città di ZH, UCS, ACS: la richiesta del fascicolo delle autorità degli stranieri non è sempre necessaria. Il difficile esame per stabilire se vi è effettivamente elusione della legislazione in materia di stranieri è di competenza delle autorità degli stranieri. Gli uffici dello stato civile devono pertanto essere tenuti a notificare all'ufficio della migrazione le coppie sospettate, con indicazione degli indizi constatati (vale per analogia anche per l'art. 75bis OSC):

Art. 74bis cpv. 3 OSC va completato come segue: " L’ufficiale dello stato civile richiede se del caso il fascicolo..."

Nell'art. 74bis OSC occorre inserire un capoverso del tenore seguente: " L'ufficiale dello stato civile comunica alle autorità competenti in materia di migrazione il sospetto di un matrimonio giusta il cpv. 1 del presente articolo. (All'uopo occorre servirsi di un modulo standard.)"

La Confederazione deve inoltre redigere concreti cataloghi di domande destinati agli ufficiali dello stato civile per meglio individuare eventuali matrimoni fittizi.

CSP, USS, Unia: stando alla legge (art. 97a cpv. 2 CC), l'ufficiale dello stato civile può chiedere informazioni ad altre autorità, mentre giusta l'art. 74bis cpv. 3 OSC deve richiedere il fascicolo della polizia degli stranieri. Un siffatto obbligo è contrario alla legge. Il fatto di richiedere regolarmente i fascicoli della polizia degli stranieri, anche in assenza di indizi d'abuso, costituisce un onere inutile e denota una diffidenza generale. Il cpv. 3 va adeguato di conseguenza.

GDS: stando alle organizzazioni specializzate interessate, la disposizione non è praticabile (risorse personali limitate). Vi è da aspettarsi l'insorgere di grosse differenze tra Cantoni. I chiarimenti vanno limitati a semplici prove sulla base di documenti.

GDS respinge l'audizione individuale di cui al cpv. 2. La procedura va limitata, in linea generale, alla breve audizione contemporanea dei fidanzati. Solo in caso di fondati dubbi si procede all'audizione individuale.

USS, Unia: occorre rinunciare all'audizione individuale generalizzata (cpv. 2), così come alla richiesta di informazioni presso altri uffici o terzi (cpv. 3).

KZK, ASUSC: non è possibile che le autorità di cui nel presente articolo siano tenute a svolgere le verifiche in questione nel quadro di audizioni individuali. Tali mansioni di polizia vanno assicurate dalle autorità degli stranieri, assai meglio confacenti all'uopo, se del caso poggiando sulle pertinenti indicazioni fornite dagli ufficiali dello stato civile (questionari). In questi casi, le autorità interessate devono collaborare.

FSM: onde evitare prassi discriminanti occorrono una buona formazione delle competenti autorità nonché cataloghi di domande ed elenchi di criteri di buona qualità.