Rapporto LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

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CdC, OW, NW, LU, SZ, GL, UR, GR, ZH, UDC: per motivi inerenti allo Stato di diritto, la Commissione non è legittimata a emanare raccomandazioni o direttive. Il suo ruolo deve limitarsi all'espressione del proprio parere.

CFS, FCES: occorre un ulteriore capoverso: "La Commissione è consultata nel contesto di procedure legislative nel settore della migrazione".

PS chiede la modifica seguente: "Il Consiglio federale e i Dipartimenti possono richiedere la consulenza e le raccomandazioni della Commissione su tutte le questioni inerenti alla migrazione".

Art. 27: Struttura

1 La Commissione è composta di 30 membri nominati dal Consiglio federale, tenendo conto di un numero adeguato di membri di cittadinanza straniera.

2 La presidenza è composta di un presidente e due vicepresidenti.

3 La Commissione è aggregata amministrativamente all’UFM.

4 Essa determina il proprio modo d’organizzazione.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: VD, OW, FR

Partiti: PES

Cerchie interessate: FSM, USS, Unia

FSM: nel cpv. 1 occorre disciplinare in maniera vincolante la rappresentazione paritetica.

USS, Unia, PES, VD: nel cpv. 1 occorre stabilire che almeno metà dei membri devono avere un passato migratorio e che si deve perseguire per quanto possibile una rappresentazione paritetica di donne e uomini. Nel cpv.2 occorre stabilire che almeno un membro della presidenza deve avere un passato migratorio.

OW, FR: la composizione della Commissione va limitata a 20 membri.

5. Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP)

Nessun rifiuto; solo osservazioni o proposte di carattere redazionale.

Il CP sottolinea l'apparente contraddizione, nella traduzione francese, tra il termine utilizzato all'art. 6 cpv. 2 lett. f ODist ("marché de l'érotisme") e quello di cui all'art. 14 cpv. 3 lett. 2 OASA ("industrie du sexe"), mentre si tratta, in ambo i testi, delle medesime categorie di lavoratrici e lavoratori.

6. Ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC)

Art. 9 lett. b cifra 6 e lett. d

L’Ufficio può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri::

b. i seguenti servizi dell’Ufficio federale di polizia (fedpol):

6. il servizio incaricato della gestione dell’AFIS: esclusivamente per

l’identificazione di persone ai sensi dell’articolo 102 capoverso 1 LStr29;

d. il Tribunale amministrativo federale: per l’istruzione dei ricorsi conformemente alla LStr;

Art. 18 cpv. 4 lett. e ed g

4 L’Ufficio cancella i dati personali non degni di archiviazione contenuti nel SIMIC in base alle regole seguenti:

29 RS 142.20