Rapporto LAsi
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 94 pagine
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Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
Partiti: : CSP CH, CVP, GPS, SP, SVP
Cerchie interessate: KKJPD/SODK, VKM, SFH, SGB, AIn, Asylbrücke ZG, CSP, Caritas, Caritas Bern, EKF, FER, hotelleriesuisse, HEKS, Humanrights, Swiss, SFM, SAJV, sek,
SRK, SSV, SGeV, Tdh, Unia, UNHCR, zh.ch, BVGer, Stadt ZH
Nessuna osservazione: CP, GastroSuisse, CVAM, SAV
Art. 41 cpv. 2: Disciplinamento delle condizioni di residenza
Abrogato
Favorevoli
Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
Partiti: CSP CH, CVP, GPS, SP, SVP
Cerchie interessate: KKJPD/SODK, VKM, SFH, SGB, AIn, Asylbrücke ZG, CSP, Caritas, Caritas Bern, EKF, FER, hotelleriesuisse, HEKS, Humanrights, Swiss, SFM, SAJV, sek,
SRK, SSV, SGeV, Tdh, Unia, UNHCR, zh.ch, BVGer
Nessuna osservazione: CP, GastroSuisse, CVAM, SAV
II Adeguamenti dell’ordinanza 1 sull’asilo all’Accordo di associazione a Dublino
Osservazione preliminare
Le seguenti disposizioni di coordinamento Dublino entreranno in vigore in occasione dell’attuazione degli Accordi di associazione a Schengen e Dublino, ossia al più tardi nel 2008. Inoltre, tali disposizioni si fondano in parte su un avamprogetto di legge posto in consultazione esterna simultaneamente alle ordinanze ma che non è ancora stato adottato dal Consiglio federale2. Non è inoltre escluso che siano oggetto di adeguamenti a seconda dell’evoluzione del progetto legislativo. Per questi motivi, le disposizioni seguenti saranno sottoposte per approvazione al Consiglio federale soltanto nel corso del 2008.
Art. 1a (nuovo): Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza è applicabile per quanto gli Accordi di associazione a Dublino non contengano disposizioni contrarie.
2 Gli Accordi di associazione a Dublino comprendono:
a. l’Accordo del 26 ottobre 20043 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
b. l’Accordo del 17 dicembre 20044 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in
2Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell’acquis di Schengen) e Modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo per la trasposizione completa dell’acquis di Schengen e Dublino già recepito (ulteriori adeguamenti). L’adozione del messaggio da parte del CF è prevista per settembre 2007.
3 RS ; RU ; FF 2004 5777
4 RS ; RU...; FF 2004 5791
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