Rapporto LAsi
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 94 pagine
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buto per la struttura base per il sostentamento e l’alloggio. È proposto l’importo base di 200 000 franchi.
GR approva il nuovo principio del rimborso degli oneri cantonali per l’assistenza e il sostentamento e l’alloggio dei richiedenti l’asilo. L’introduzione di somme forfettarie globali alleggerirà e semplificherà la procedura di computo con la Confederazione. Il governo considera adeguato e appropriato il sistema di incentivi a riduzione dei costi nel settore dell’asilo. Le aliquote proposte per tutte le somme forfettarie sono tuttavia troppo basse. È pertanto impossibile evitare che i Cantoni, come conseguenza del passaggio al nuovo sistema, siano confrontati con nuovi ulteriori costi. Questa situazione è ancora più spiacevole per il fatto che i Cantoni non possono influire in alcun modo sulla durata della procedura d’asilo e che le conseguenze delle novità proposte vanno a ricadere su di loro.
SGB, Unia: il margine di manovra che lascia la legge sull’asilo dovrebbe essere utilizzato in particolare per l’aiuto sociale e il soccorso di emergenza. La delega dei compiti a terzi in un ambito umanitario così sensibile è difficile. Il dispendio ulteriore è spesso considerevole e il ritorno economico spesso limitato. È consigliata un’analisi costi-profitto.
Contributo speciale
AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR, OW, TG, UR, VD, VS, ZH, Stadt ZH e EKF, SSV e VKM:
per le persone ammesse provvisoriamente si dovrebbe rinunciare al contributo speciale a favore di una più rapida integrazione sul mercato del lavoro oppure l’obbligo del contributo speciale dovrebbe per lo meno finire contemporaneamente con l’obbligo di sostegno della Confederazione (7 anno dopo l’entrata in Svizzera).
BE e VS: se non è possibile una dispensa completa o una limitazione a 7 anni, l’obbligo di contributo speciale dovrebbe essere limitato a 1 anno dalla decisione di ammissione provvisoria.
Osservazioni sulle singole disposizioni
Art. 2: Definizione delle prestazioni d’aiuto sociale e di soccorso d'emergenza rimborsabili
Sono prestazioni d'aiuto sociale e di soccorso d'emergenza rimborsabili giusta l'articolo 88 della legge le prestazioni assistenziali ai sensi dell'articolo 82 della legge e dell'articolo 3 della legge federale del 24 giugno 197714 sull'assistenza.
Favorevoli
Cantoni: AG, AI, AR, BL, BS, BE, FR, GL, GR, LU, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
Partiti: CSP CH, CVP, GPS, SP, SVP
Cerchie interessate: VKM, KKJPD/SODK, EKF, SFH, SRK, AIn, SBG, SGeV, sek, Caritas, Caritas Bern, HEKS, Humanrights, CSP, SSV, SFM, Asylbrücke ZG, Unia, SAJV, Stadt ZH, FER
Nessuna osservazione: hotelleriesuisse, Swiss
Art. 3, titolo, cpv. 2, 3: Determinazione e concessione dell'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza
14RS 851.1
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