Rapporto LAsi

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 94 pagine

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Art. 21: Portata dell'obbligo di rimborsare le spese

Con le somme forfettarie di cui all'articolo 22 sono rimborsate tutte le spese di aiuto sociale dei Cantoni.

Favorevoli

Cantoni: AG, BS, FR, JU, OW, SO, SZ, UR, VS27, ZG

Partiti: CVP, SVP

Cerchie interessate: EKF, Caritas Bern, CSP, SFM, Asylbrücke ZG, SAJV, FER

Nessuna osservazione: hotelleriesuisse, Swiss

Contrari

Cantoni: AI, AR28, BE, BL, GL, GR, LU, NE, NW, SH, SG, TG, TI, VD, ZH,

Partiti: CSP CH, GPS, SP

Cerchie interessate: VKM, KKJPD/SODK, SFH, SRK, SGB, AIn, sek, SGeV, Caritas,

HEKS, Humanrights, SSV, Unia, Stadt ZH

AI, BE, BL, GL, GR, LU, NW, SG, TG, VD, ZH, KKJPD/SODK chiedono una riformulazione

della disposizione. Questa induce erroneamente a pensare che i Cantoni non patiscano alcuno scoperto dei costi con la nuova regolamentazione. Non è previsto di rimborsare ai Cantoni, con la somma forfettaria, tutti gli oneri per l’aiuto sociale. Anzi, la Confederazione non vuole erogare altri rimborsi oltre alle somme forfettarie. In particolare solo in pochissimi Cantoni la parte per l’assistenza della somma forfettaria globale è sufficiente a coprire i costi effettivi per l’assistenza.

AR chiede l’introduzione di un contributo di base minimo di 200 000 franchi e il rimborso per alloggi speciali (indicati per motivi medici o tutelari) secondo l’attuale sistema.

SH, Caritas, SSV: la parte per alloggi speciali della somma forfettaria globale va stralciata dalla somma forfettaria globale e rimborsata separatamente come finora (Cariats CH, SSV) oppure su richiesta specifica va versata a quei Cantoni che hanno creato le apposite strutture o che devono sistemare persone in strutture regolari (SH). Motivazione:

l’alloggio/l’assistenza speciale per motivi medici o tutelari comprende un alto rischio finanziario e dovrebbe pertanto essere esclusa dalla somma forfettaria globale ed essere rimborsata come finora in base al dispendio. Anche in futuro va preventivato che, come all’epoca con i rifugiati bosniaci, a causa di una particolare situazione arrivino in Svizzera un numero sproporzionato di minorenni non accompagnati o rifugiati gravemente traumatizzati. In questo caso la legge deve consentire che i costi ulteriori sopportati dai Cantoni siano rimborsati caso per caso e secondo chiari criteri come finora mediante somme forfettarie speciali.

TI: i costi per alloggi speciali vanno rimborsati sulla base dei costi effettivi.

Stadt ZH, CSP CH, SP, GPS, SFH, SGB, sek, AIn, HEKS, SSV, Unia, SGeV: i minorenni

non accompagnati vanno ripartiti tra i Cantoni che dispongono di strutture di alloggio riconosciute con indirizzo socio-pedagogico (cfr. osservazione all’art. 22 OAsi 1). Ai Cantoni vanno rimborsati i costi effettivi sotto forma di somma forfettaria per alloggi speciali. Nella somma forfettaria globale la parte per la sistemazione speciale va dedotta.

NE: l’articolo 21 va stralciato. Cfr. osservazione sull’articolo 20 capoverso 1.

27 Favorevole agli articoli 21-27, con riserva delle osservazioni generali VS

28 Parere di AR, se viene mantenuta la somma forfettaria globale.

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