Rapporto LAsi
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 94 pagine
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ZG, SP, GPS, SFH, SBG, AIn, sek, EKF, hotteleriesuisse, HEKS, CSP, Asylbrücke ZG,
Unia, Caritas Bern chiedono che la formula sia rielaborata sulla base della seguente considerazione: la proposta di ridurre, nel caso di un singolo che lavora, il numero delle persone dipendenti dall’aiuto sociale di più di una persona, non è ammissibile poiché il singolo non è tenuto a provvedere per i costi di sostentamento di altre persone. In questo modo i Cantoni che incentivano i singoli ad integrarsi sul lavoro si trovano ad avere svantaggi finanziari ingiustificati e considerevoli. Se la Confederazione vuole creare incentivi finanziari per una rapida integrazione sul mercato di lavoro di persone ammesse provvisoriamente e di rifugiati, questi devono essere presi in considerazione nel calcolo per la somma forfettaria globale. A seconda del numero di persone, della struttura dell’incarto e della distribuzione di persone esercitanti un’attività lucrativa, con la presente formula è anche possibile che non siano erogate affatto somme forfettarie o che siano erogate solo per alcune delle persone dipendenti dall’aiuto sociale. Una formula con un sistema di rimborso di questo tipo va respinta. Inoltre già con piccole modifiche del numero di persone e del numero di persone esercitanti
un’attività lucrativa è possibile che si verifichino in breve tempo considerevoli oscillazioni dell’importo totale a favore di un Cantone. Tali finanziamenti minimi non possono essere compensati dal lato dei costi entro termini utili. Con una definizione annuale della struttura famigliare per Cantone, i Cantoni, a seconda dell’andamento della struttura dell’incarto, vanno incontro ad un rischio costi considerevole. Il fattore F va pertanto adeguato ogni trimestre. Caritas chiede che il fattore W sia applicato solo per le persone esercitanti un’attività lucrativa che rientrano in un incarto che comprende più persone, ma non per le persone singole esercitanti un’attività lucrativa. L’ammontare del fattore W per l’incarto famigliare va verificato e se del caso adeguato verso l’alto. Il fattore F va adeguato trimestralmente.
Sezione 2: Rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora
Art. 24: Durata e portata dell'obbligo di rimborsare le spese
1 La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente e apolidi. Essa versa tali somme forfettarie a contare dalla data della decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, concernente l'ammissione provvisoria del rifugiato o concernente il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla data in cui:
a. il rifugiato ottiene un permesso di domicilio iniziale o vi ha diritto giusta l'articolo 60 capoverso 2 della legge;
b. il rifugiato ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora iniziale in virtù del diritto in materia di stranieri o vi ha diritto, ma al più tardi sette anni dopo l'entrata; oppure
c. l'apolide ottiene un permesso di domicilio iniziale o vi ha diritto giusta l'articolo 31 capoverso 3 LStr; oppure
d. l'apolide ammesso provvisoriamente ottiene un permesso di dimora iniziale in virtù del diritto in materia di stranieri o vi ha diritto, ma al più tardi sette anni dopo l'entrata.
2 Se il rilascio del permesso di dimora o domicilio è stato rifiutato in virtù di una decisione cantonale passata in giudicato, la Confederazione versa ai Cantoni, su domanda, somme forfettarie retroattive fino al rilascio del permesso di dimora o di domicilio.
3 Per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, la Confederazione versa ai Cantoni la metà della somma forfettaria globale giusta l'articolo 26 a contare dalla data in cui tali persone hanno diritto, in virtù dell'articolo 74 capoverso 2 della legge, al rilascio di un permesso di dimora, fino al giorno in cui ottengono un permesso iniziale di domicilio o vi hanno diritto, ma al più tardi, fino alla data in cui un tale permesso potrebbe essere rilasciato in virtù dell'articolo 74 capoverso 3 della legge.
4 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale anche dopo il rilascio del permesso di domicilio per rifugiati dipendenti dall'aiuto sociale che:
a. sono stati accolti nell'ambito del programma speciale per disabili organizzato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR);
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