Rapporto OAsi, OEAE
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine
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(CDCGP) e con la Conferenza dei direttori cantonali degli affari sociali (CDAS) è stato istituito un gruppo di lavoro misto composto da Confederazione e Cantoni.
Gli ambiti della LAsi riveduta relativi al diritto procedurale che saranno attuati nel quadro di una revisione delle ordinanze sull'asilo, sono segnatamente la procedura presso i centri di registrazione e gli aeroporti, la regolamentazione relativa agli Stati terzi, le audizioni effettuate in maggior numero dalla Confederazione, l'aiuto al ritorno, l'introduzione di un assetto d'emergenza in caso di elevato numero di domande, il rilevamento e la comunicazione di dati personali e biometrici nonché le nuove disposizioni non ancora vigenti in materia d'ammissione provvisoria.
Nell'ambito del diritto finanziario sono attuate le disposizioni relative alla somma forfettaria globale per la copertura delle spese di aiuto sociale sopportate dai Cantoni. Le nuove disposizioni semplificano il sistema attuale comprendente diverse somme forfettarie singole a seconda dello stadio procedurale e del tipo di spese rimborsate. Sempre in ambito finanziario vi è l'attuazione delle disposizioni relative al versamento ai Cantoni di una somma forfettaria per il soccorso d'emergenza per ogni decisione di non entrata nel merito o di rifiuto dell'asilo passata in giudicato, delle disposizioni relative all'obbligo di pagare il contributo speciale nonché della somma forfettaria per l'integrazione quale contributo alle spese cantonali per l'integrazione. I Cantoni hanno inoltre chiesto un aumento dell'importo forfettario per la carcerazione e della somma forfettaria per le spese amministrative nonché la liberazione delle persone ammesse provvisoriamente dall'obbligo di pagare il contributo speciale (cfr. n. 3.2).
1.3 Adeguamenti alla normativa di Dublino
Gli adeguamenti della LAsi resi necessari dall'associazione della Svizzera a Dublino sono stati effettuati con il decreto federale del 17 dicembre 20041 nonché nel quadro degli adeguamenti2. Occorre ora procedere ai necessari adeguamenti di ordinanze che ne conseguono. Siccome le prescrizioni relative alla trasposizione della normativa di Dublino3 non saranno messe in vigore già il 1° gennaio 2008, bensì saranno applicabili solo a contare dalla messa in vigore degli Accordi d'associazione a Schengen e Dublino (stando alla pianificazione attuale ciò dovrebbe essere il caso a partire dall'autunno 2008), le presenti ordinanze prevedono pertinenti disposizioni di coordinazione. Dal profilo materiale si tratta essenzialmente di adeguamenti nel settore delle disposizioni procedurali e inerenti alla protezione dei dati.
1 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (FF 2004 5715) 2 Cfr. gli adeguamenti di legge nel quadro del progetto "Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente la ripresa del codice delle frontiere Schengen (sviluppo della normativa di Schengen); modifiche del diritto in materia di stranieri e d'asilo in vista della trasposizione completa della normativa di Schengen e Dublino già ripesa (adeguamenti)". 3 Cfr. art. 1 AAD ; Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (FF 2004 5777). Pag. 2 di 50