Rapporto OAsi, OEAE

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine

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sistenza ai richiedenti l'asilo alloggiati all'aeroporto (p.es. organizzazione della vita quotidiana, accesso alla consulenza sociale e giuridica, passeggiate all'aria aperta, occupazione delle stanze ecc.).

Ad capoverso 3:

L'articolo 17 autorizza esplicitamente l'UFM a concludere convenzioni con terzi unicamente per la gestione dei centri di registrazione. L'UFM deve poter concludere convenzioni con terzi anche nel quadro del soggiorno, dell'alloggio e della procedura all'aeroporto, ad esempio con la "Organisation für Spezial- und Regieaufträge" (ORS Service AG), che assicura l'assistenza dei richiedenti l'asilo negli alloggi dell'aeroporto, oppure con i competenti Cantoni sul cui territorio si trova un aeroporto. Occorre pertanto creare una regolamentazione a livello di ordinanza in virtù della quale possano essere concluse anche nel quadro della procedura all'aeroporto convenzioni sulla gestione dell'infrastruttura con terzi o con le competenti autorità degli aeroporto di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrain.

Tali convenzioni comportano una regolamentazione dell'assistenza, della sicurezza e del vitto all'aeroporto.

Eventuali contratti concernenti il rilevamento e l'esame di dati biometrici rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 5a capoverso 3 OAsi 3 dell'ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3; RS 142.314). Le convenzioni concernenti il servizio all'aeroporto, sono già disciplinate dall'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281).

Siccome d'ora in poi i capoversi 2 e 3 dell'articolo 12 disciplinano, oltre che la procedura, anche il soggiorno e l'alloggio all'aeroporto, il titolo è stato adeguato conseguentemente.

Articolo 13 capoverso 1

In virtù dell'attuale articolo 13 capoverso 1 OAsi 1, in caso di diniego dell’entrata alla frontiera, la persona straniera può presentare la domanda d’asilo a una rappresentanza svizzera all’estero. Siccome l'articolo 19 capoverso 1 della legge prevede già la possibilità di presentare una domanda d'asilo a una rappresentanza svizzera all'estero, l'articolo 13 capoverso 1 OAsi 1 non è necessario e può essere abrogato.

Articolo 13 capoverso 2 e articolo 14

L'allontanamento preventivo previsto sinora è sostituito, nel quadro della revisione parziale della LAsi, mediante una decisione di non entrata nel merito o una decisione materiale che pongono fine alla procedura. L'allontanamento preventivo nel quadro della procedura all'aeroporto diventa dunque caduco. D'ora in poi all'aeroporto saranno disposte solo decisioni che pongono termine alla procedura. Il capoverso 2 dell'articolo 13 e l'articolo 14 vanno pertanto abrogati.

Articolo 15 Esecuzione dell’allontanamento nel Paese d’origine o di prove nienza

Questo articolo è abrogato. D'ora in poi, nel quadro della procedura all'aeroporto, sarà svolta l'intera procedura d'asilo. La regolamentazione secondo cui l'esecuzione dell'allontanamento nel Paese d'origine necessita un interrogatorio e ulteriori misure istruttorie è superflua. Lo stesso vale per le procedure all'aeroporto, per le quali vigono le disposizioni procedurali generali (cfr. art. 23 LAsi).

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