Rapporto OAsi, OEAE

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine

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2 Parte speciale

2.1 Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1)

Capitolo 2: Richiedenti l'asilo

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 7 (nuovo) Situazione particolare dei minori nella procedura d'asilo

Giusta l'articolo 17 capoverso 3 LAsi, d'ora in poi le competenti autorità cantonali nominano sempre una persona di fiducia che difenda gli interessi dei richiedenti minorenni non accompagnati, per la durata della procedura all'aeroporto, nel centro di registrazione4 nonché dopo l'attribuzione al Cantone. La nomina di una persona di fiducia è effettuata senza indugio all'aeroporto e nei centri di registrazione da parte delle autorità cantonali, così da rendere superflua una regolamentazione a livello d'ordinanza - come previsto sinora dall'articolo 7 capoversi 2-4 OAsi 1 (RS 142.311). I capoversi 2-4 dell'articolo 7 OAsi 1 possono pertanto essere abrogati. In seguito a ciò, l'articolo 7 OAsi 1 è stato ristrutturato sistematicamente.

Come sinora, i competenti uffici presso l'aeroporto (p.es. la polizia aeroportuale) o presso il centro di registrazione informano le autorità cantonali se un minorenne non accompagnato presenta una domanda d’asilo, in modo che le autorità cantonali possano nominare senza indugio una persona di fiducia e avviare le ulteriori misure tutorie necessarie (assistenza o tutela). Le misure tutorie nel Cantone sono rette dal Codice civile svizzero (CC; RS 210).

Ad capoverso 1:

Il capoverso 1 corrisponde materialmente all'attuale capoverso 1.

Ad capoverso 2:

Il capoverso 2 corrisponde materialmente all'attuale capoverso 5. A causa dell'abrogazione degli attuali capoversi 3 e 4, il riferimento a tali capoversi va parimenti stralciato.

Ad capoverso 3:

Il capoverso 3 corrisponde materialmente all'attuale capoverso 6. Il complemento "...la nomina della persona di fiducia e tutte le misure tutorie" risulta dall'abrogazione degli attuali capoversi 2-4. D'ora in poi, inoltre, l'autorità cantonale comunica la nomina della persona di fiducia e le misure tutorie avviate non solo all'Ufficio federale della migrazione (UFM) o al Tribunale amministrativo federale, bensì anche al minorenne.

Ad capoverso 4:

Il capoverso 4 corrisponde materialmente all'attuale capoverso 7.

4 Nella legge come nell'ordinanza è mantenuto il termine "centro di registrazione", sebbene dal 1° gennaio 2006, in seguito a una riorganizzazione interna dell'UFM, tali centri sono denominati "centri di registrazione e procedura" (CRP). Per semplificare e agevolare la leggibilità del testo manteniamo anche nel presente rapporto l’espressione "centro di registrazione". Pag. 3 di 50