Rapporto OAsi, OEAE
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine
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Articolo 7a (nuovo) Accesso alla consulenza giuridica e alla rappresentanza legale
Ad capoverso 1:
Il capoverso 1 disciplina a livello d'ordinanza l'attuale prassi dell'UFM che consente l'accesso alla consulenza giuridica e alla rappresentanza legale. D'ora in poi i richiedenti l'asilo sono resi attenti, mediante un promemoria che l'UFM consegna loro, alle possibilità di contattare una consulenza giuridica o una rappresentanza legale. La differenza rispetto alla prassi attuale risiede nel fatto che l'UFM deve attirare attivamente l'attenzione dei richiedenti l'asilo alla possibilità di contattare una consulenza giuridica o una rappresentanza legale. L'UFM consegna attivamente il promemoria sia all'aeroporto che nei centri di registrazione. L'avvenuta consegna è messa a verbale. In tal modo è garantito che tutti i richiedenti l'asilo sono informati dall'UFM in merito ai loro diritti.
La consegna di un promemoria scritto costituisce un principio. Tuttavia, i richiedenti l'asilo che non comprendono nessuna delle lingue in cui è redatto il promemoria devono essere informati adeguatamente sui loro diritti giusta il capoverso 1, al momento del deposito della domanda.
Il promemoria è elaborato e tradotto in oltre trenta lingue in collaborazione con l'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR).
Ad capoverso 2:
L'UFM mette a disposizione dei richiedenti l'asilo i mezzi necessari - p. es. telefono e fax, tessere telefoniche, indirizzi dei centri di consulenza giuridica e dei rappresentanti legali (p.es. indirizzo/numero telefonico del servizio di picchetto degli avvocati) - per contattare una consulenza giuridica o una rappresentanza legale. Se il richiedente l'asilo non è in grado di contattare da sé il servizio desiderato, ad esempio in quanto non conosce la lingua, occorre appoggiarlo (ad es. mettendo a sua disposizione un interprete). Dato che i richiedenti l'asilo sono informati sin dall'inoltro della domanda della possibilità di contattare una consulenza giuridica, i mezzi succitati devono essere a loro disposizione sin da tale momento.
Ad capoverso 3:
Mentre per una prima presa di contatto del richiedente l'asilo con una consulenza giuridica o una rappresentanza legale, i mezzi di cui al capoverso 2, se del caso con il concorso di un interprete, sono sufficienti, la consulenza vera e propria può necessitare un contatto personale del richiedente l'asilo con la rappresentanza legale o la consulenza giuridica. Tale contatto deve avvenire, nel quadro del regolamento interno, presso l'aeroporto o nei centri di registrazione. L'ordinanza del DFGP del 14 marzo 2001 sulla gestione dei centri di registrazione (RS 142.311.23) disciplina ad esempio l'accesso, gli orari di apertura ordinari, le possibilità di uscita e le possibilità di comunicazione. L'ordinanza prevede peraltro la garanzia del contatto con la rappresentanza legale. Per motivi logistici, i centri di registrazione, in virtù della predetta ordinanza, non mettono invece a disposizione di rappresentanti legali o consulenti giuridici speciali locali per i colloqui, uffici o pertinenti infrastrutture.
Articolo 7b (nuovo) Emolumenti e prestazioni
Secondo l'articolo 17a LAsi, d'ora in poi l’UFM può fatturare a terzi emolumenti ed esborsi per prestazioni a loro favore. Nella prassi si tratta soprattutto di prestazioni dell'UFM sollecitate da autorità estere.
Per esempio, l’UFM effettua regolarmente, su mandato di terzi, analisi linguistiche e sulla provenienza (analisi LINGUA).
Gli emolumenti e gli esborsi sono calcolati in virtù delle disposizioni dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004 (OgeEm; RS 172.041.1) nonché della giurisprudenza del Tribunale federale.
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