Rapporto OAsi, OEAE
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine
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rizzato a concludere con le autorità giudiziarie e le autorità preposte alla sicurezza dei Cantoni convenzioni amministrative e di prestazione necessarie per l'esecuzione della nuova carcerazione secondo il diritto in materia di stranieri. Per l'esecuzione della carcerazione entrano in linea di conto anzitutto i Cantoni sul cui territorio si trova un centro di registrazione della Confederazione (BS, TG, TI, VD), ma anche i Cantoni aeroportuali di Zurigo e Ginevra. Il rimborso finanziario è retto dal capoverso 1.
Sezione 1a: Rilevamento di dati nel contesto delle misure coercitive
Articoli 15a, 15b, 15c e 15d
Questi articoli sono abrogati in quanto lo statuto delle persone con decisione di non entrata nel merito è ora retto dall'OAsi 2. Il titolo della sezione 1a è pertanto adeguato in funzione del rimanente articolo 15e OEAE.
Articolo 15e Rilevamento di dati
Adeguamento redazionale alla LStr. Inoltre, l'attuale titolo dell'articolo 15e ("Rilevamento di dati nel contesto delle misure coercitive") è abbreviato in quanto, per motivi redazionali, il titolo attuale appare ora nel titolo della sezione 1a.
Sezione 2: Ammissione provvisoria
Articolo 16 Competenza
Adeguamento redazionale alla LStr.
Articolo 17 Proposta di ammissione provvisoria
Ad capoverso 1, primo periodo:
La nuova disposizione dell'articolo 83 LStr non prevede, rispetto alla regolamentazione attuale, un ulteriore diritto di proposta da parte dei Cantoni per quel che concerne l'ammissione provvisoria. Come già nel diritto vigente, i Cantoni godono di un diritto generale di proposta per quel che concerne le ammissioni provvisorie nel settore degli stranieri. Nel settore dell'asilo, invece, il diritto di proposta dei Cantoni si limita, come sinora, all'impossibilità tecnica dell'esecuzione dell'allontanamento. Ciò è ora maggiormente esplicitato grazie all'introduzione della nozione di "autorità cantonale competente". L'ordine di competenza cantonale stabilisce l'autorità cantonale autorizzata a formulare una proposta di ammissione provvisoria nei confronti dell'Ufficio federale.
Ad capoverso 1, ultimo periodo:
Il rinvio all'articolo 33 OAsi 1 è stralciato in quanto l'ammissione provvisoria a causa di un rigore personale grave non è più possibile. L'articolo 33 OAsi 1 è del resto parimenti abrogato.
Ad capoverso 2, ultimo periodo:
Giusta l'articolo 83 capoverso 7 lettera c LStr, non è più possibile ordinare l'ammissione provvisoria a causa dell'impossibilità di eseguire l'allontanamento se tale impossibilità è dovuta al comportamento dell'interessato. Di conseguenza, al capoverso 2 occorre stralciare l’espressione "di regola" e adeguare la formulazione attuale "in ragione della mancata collaborazione" alla nuova terminologia dell'articolo 83 capoverso 7 lettera c LStr.
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