Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 25 pagine

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5.3.2 Certificazione di prodotti (art. 5)

Soltanto swico si esprime in merito a tale disposizione. Non riesce a comprendere perché in merito alla descrizione dei prodotti certificabili (cpv. 1) ci si sia limitati a menzionare «i prodotti software oppure i prodotti software abbinati a determinati prodotti hardware». L’ordinanza sulle verifiche inerenti alla protezione dei dati dello Schleswig-Holstein definisce invece i prodotti delle tecnologie dell’informazione certificabili in modo più generico come «hardware, software e procedure automatizzate».

Per quanto concerne i requisiti di verifica (cpv. 2), swico ha rilevato che la maggior parte dei prodotti dovrebbe già adempiere le esigenze formulatevi. A promuovere invece in modo veramente efficace la protezione dei dati contribuirebbe la tutela del principio della destinazione vincolata, il controllo automatico o la restrizione dell’interconnessione degli elementi di una banca di dati, il controllo assistito dal sistema della trasmissione dei dati a terzi, il sostegno dell’utilizzatore nel corso dell’adempimento dell’obbligo d’informare nonché delle funzioni intese all’attuazione dei diritti di cancellazione e di rettifica.

5.3.3 Rilascio e validità della certificazione (art. 6)

Un’organizzazione chiede un altro sistema di rilascio della certificazione (privatim). La disposizione dovrebbe prevedere che i rapporti vengano presentati all’Incaricato che a sua volta rilascia un marchio di qualità ufficiale (cfr. n. 6.1.1) o li esamina almeno dal profilo materiale (analogamente anche swico, cfr. n. 6.3.4). A tal fine è necessario mettergli a disposizione le pertinenti risorse. Contro una siffatta soluzione si esprime esplicitamente U. Belser.

Swico rileva che nel capoverso 1 sarebbe opportuno menzionare i requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

In merito al capoverso 2 la FER osserva che il requisito di una verifica annuale sia eccessivo, considerata la durata di validità di tre anni.

In merito al capoverso 3, swico osserva che la disposizione potrebbe condurre a notevoli problemi nella pratica se fosse interpretata nel senso che occorre ripetere la certificazione per ogni nuova versione di un software. Ciò comporterebbe un notevole onere.

5.3.4 Comunicazione dell’esito della procedura di certificazione (art. 8)

In merito al capoverso 1, swico è del parere che non è l’ente certificato a dover comunicare all’Incaricato l’esito della certificazione bensì l’organismo di certificazione. L’Incaricato va informato in merito a tutti i marchi di qualità rilasciati dall’organismo di certificazione, altrimenti si rischia una proliferazione incontrollata di marchi di qualità.

Per quanto concerne il capoverso 2, swico propone una modifica. Se nell’ambito della sua attività di verifica (art. 6 cpv. 2) l’organismo di certificazione constata che le condizioni di certificazione hanno subito dei mutamenti deve in ogni caso informarne l’Incaricato. Altrimenti l’adempimento degli oneri o delle condizioni risultanti dall’esito delle verifiche è lasciato all’apprezzamento dell’ente certificato. L’Incaricato deve avere la possibilità di esaminare i rapporti di valutazione e i documenti di certificazione presentatigli e, all’occorrenza, di emanare in merito delle raccomandazioni. L’organismo di certificazione deve poter rilasciare i marchi di qualità soltanto dopo che l’Incaricato ha esaminato i rapporti di valutazione e la documentazione di certificazione per quanto concerne il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei