Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 25 pagine

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3. Compendio dei pareri in merito ai punti principali

3.1 Osservazioni generali

Un’autorità federale (EKK/CFC) e 9 organizzazioni si dichiarano esplicitamente favorevoli al progetto di revisione (acsi, CP, Datenschutzforum, FER, kf, RVK, SDV, SGB, santésuisse).

Un’organizzazione respinge espressamente l’avamprogetto (privatim). È del parere che in ambiti rilevanti si è preferito rinunciare ad attuare in modo concreto e coerente le disposizioni legali.

Le altre cerchie che si sono pronunciate in merito al progetto non hanno inoltrato osservazioni di natura generale.

3.2 Avamprogetto di revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati

3.2.1 Obbligo di notifica delle collezioni di dati (art. 3 e 4)

L’articolo 3 dell’avamprogetto disciplina le modalità della notifica; l’articolo 4 fissa – nel quadro della delega al Consiglio federale prevista dall’articolo 11a capoverso 5 lettera b LPDriv – le eccezioni all’obbligo di notifica.

In merito all’adeguamento marginale dell’articolo 3 è stata formulata soltanto un’osservazione particolareggiata.

Un’organizzazione approva esplicitamente le eccezioni previste dall’articolo 4 (FER). Cinque organizzazioni e un privato chiedono un ampliamento dell’elenco delle eccezioni o il suo adeguamento a quello applicabile agli organi federali (Datenschutzforum, santésuisse, swico, ASA, swissbanking e Belser). Swissbanking e swico chiedono in particolare di escludere dall’obbligo di notifica le collezioni di dati che contengono dati di persone che sono state informate conformemente all’articolo 7a LPD in merito al trattamento dei dati o che vi hanno espressamente acconsentito. Diverse organizzazioni chiedono adeguamenti particolareggiati.

Cinque organizzazioni respingono l’obbligo previsto dall’articolo 4 capoverso 2 di tenere un elenco di tutte le collezioni di dati non sottoposte all’obbligo di notifica (Gruppo Mutuel, santésuisse, swissbanking, ASA, swico), sostenendo in primo luogo che al Consiglio federale mancano le basi giuridiche per formulare un tale obbligo.

3.2.2 Informazione dell’Incaricato in caso di determinate trasmissioni di dati

all’estero (art. 5)

L’articolo 5 dell’avamprogetto concretizza la disposizione dell’articolo 6 capoverso 3 LPDriv, secondo il quale l’Incaricato deve essere informato se dati che si fondano su garanzie e su regole di protezione dei dati particolari – segnatamente contrattuali – sono comunicati in uno Stato estero che non dispone di una legislazione in materia che assicuri un livello di protezione adeguato. In particolare basta un’unica comunicazione nel caso in cui vengono utilizzati contratti modello allestiti o riconosciuti dall’Incaricato.

Nessuno dei partecipanti all’indagine conoscitiva si è espresso contro tale disposizione nel suo complesso. Sono pervenute unicamente osservazioni puntuali. Due organizzazioni, ad esempio, hanno chiesto che venga fissato un termine concreto