Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 25 pagine
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commento. Per tenere meglio conto della struttura delle PMI, SDV propone conseguentemente di formulare il capoverso 2 come segue :
«2. Il detentore della collezione di dati può designare uno o più collaboratori o un terzo come responsabile della protezione dei dati. Nell’esercizio della loro funzione di responsabili della protezione dei dati tali persone sottostanno dal punto di vista organizzativo direttamente al detentore della collezione di dati e devono disporre delle conoscenze tecniche necessarie.»
Datenschutzforum si chiede a chi incomberà di verificare il rispetto della condizione prevista dal capoverso 2, secondo periodo (divieto di esercitare attività inconciliabili con la funzione di responsabile della protezione dei dati).
Tre organizzazioni (SGS, RVK e Datenschutzforum) sono del parere che sarebbe opportuno precisare la formazione di cui deve disporre il responsabile della protezione dei dati.
4.6.2 Compiti e statuto del responsabile della protezione dei dati (art. 12b)
Due organizzazioni (swissbanking, swico) osservano che il capoverso 1 lettera a, potrebbe lasciar credere che « la competenza del responsabile della protezione dei dati si estende soltanto alle collezioni di dati e dunque non comprende anche il trattamento di dati personali conforme alle prescrizioni sulla protezione dei dati in generale.».
Swissbanking è del parere che il capoverso 1 lettera b, non conferisce un diritto a chiunque di consultare l’inventario delle collezioni di dati gestiti dal detentore della collezione di dati. Soltanto l’Incaricato dovrebbe avere l’accesso a detto inventario. Swissbanking propone quindi la formulazione seguente :
« b. allestisce un inventario delle collezioni di dati gestite dal detentore della collezione dei dati conformemente all’articolo 11a capoverso 3 LPD e lo mette su richiesta a disposizione dell’Incaricato nel quadro di un accertamento conformemente all’articolo 29 capoverso 2 LPD».
Swico e ASA sono pure del parere che il diritto di consultare l’inventario delle collezioni di dati gestiti dal detentore della collezione di dati è troppo ampio. Chiedono dunque di stralciare tale disposizione o di limitarne il campo d’applicazione. Bär&Karrer propone di sostituire «o delle persone» con « o delle persone interessate, sempreché le riguardi, (…) ».
Per tenere meglio conto della struttura delle PMI, SDV propone di completare il capoverso 1 con la disposizione seguente:
« documenta ed esamina periodicamente tutte le misure tecniche e organizzative atte a salvaguardare le collezioni di dati.»
In merito al capoverso 2 lettera a, swissbanking è del parere che la nozione di indipendenza del responsabile della protezione dei dati va relativizzata. In effetti, l’indipendenza di quest’ultimo è limitata dal fatto che può emanare soltanto delle raccomandazioni visto che la competenza di prendere decisioni incombe al detentore della collezione di dati.
Swico auspica che nella revisione della OLPD vada evidenziata «in modo particolare l’autonomia tecnica e l’indipendenza del responsabile della protezione dei dati» e