Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 25 pagine
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prodotti delle tecnologie dell’informazione che rispettano la legislazione sulla protezione dei dati e a lungo termine produrrà conseguentemente un innalzamento generale del livello della protezione dei dati.
Un’autorità (SECO) e tre organizzazioni (Datenschutzforum, privatim, SGS) respingono l’avamprogetto. Per il SECO è inaccettabile che l’avamprogetto non preveda un marchio di qualità ufficiale inerente alla protezione dei dati. Un’organizzazione è del parere che la forma della procedura di certificazione proposta è inadeguata (privatim). Soltanto un organismo indipendente è in grado di garantire una certificazione indipendente, motivo per cui starebbe all’Incaricato rilasciare le certificazioni o almeno procedere a un controllo vincolante dei rapporti di valutazione. Il Datenschutzforum e la SGS sono del parere che l’avamprogetto non disciplini chiaramente i requisiti minimi della certificazione (analogamente anche RVK, senza tuttavia respingere esplicitamente l’avamprogetto). Una regolamentazione concreta elaborata da un gruppo di lavoro sotto la direzione dell’Incaricato avrebbe permesso di fare la necessaria chiarezza.
Gli altri pareri non si esprimono sull’avamprogetto nel suo insieme.
5.1.2 Rinuncia a un marchio di qualità ufficiale inerente alla protezione dei dati
Numerosi partecipanti all’indagine conoscitiva approvano esplicitamente o accolgono favorevolmente la soluzione proposta dall’avamprogetto – disciplinamento dei requisiti minimi e rinuncia a un marchio di qualità ufficiale – (EKK/CFC, acsi, CP, CVAM, FER, kf, Belser).
Due autorità (IFPDT, SECO) e tre organizzazioni (Datenschutzforum, RVK, SGS) chiedono che l’ordinanza preveda un marchio di qualità ufficiale. La richiesta viene motivata con il fatto che, segnatamente per i consumatori, vi è la possibilità di creare maggiore trasparenza e di evitare gli effetti negativi che si verificano in altri ambiti.
5.2 Organismi di certificazione (Sezione 1)
5.2.1 Requisiti (art. 1)
Tre organizzazioni e un privato si esprimono in merito ai requisiti minimi per la qualifica del personale addetto alla certificazione (cpv. 5 e allegato).
Il Datenschutzforum, la RVK e la SGS hanno approvato esplicitamente l’istituzione di requisiti molto elevati per quanto concerne le qualifiche del personale. Occorre però prestare particolare attenzione al fatto che le disposizioni vengano interpretate in modo uniforme; la pertinente prassi andrà esaminata rigorosamente (Datenschutzforum, SGS). Andrebbe inoltre chiesta esperienza in materia di verifiche ispettive, una pertinente formazione in materia non è sufficiente (SGS). Si potrebbe all’occorrenza prevedere la notifica dei certificatori (Datenschutzforum). La RVK propone inoltre che i requisiti per esercitare l’attività pratica e per la formazione in materia di protezione dei dati o della sicurezza delle informazioni siano previsti cumulativamente invece che alternativamente.
Belser ritiene che i requisiti posti alla qualifica del personale non siano sufficientemente elevati.
5.2.2 Procedura di accreditamento (art. 2)
Privatim contesta il fatto che mancano disposizioni materiali sul coinvolgimento dell’Incaricato (con quale scopo lo si coinvolge e quali competenze gli spettano). Sarebbe opportuno attribuirgli un diritto di codecisione in occasione dell’accreditamento.