Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 25 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati
Un’organizzazione (swico) propone di prevedere un obbligo per l’Incaricato di mettere a disposizione un modulo di notifica su Internet.
Capoverso 2
Cinque organizzazioni chiedono lo stralcio del capoverso 2 per motivi diversi. Secondo un’organizzazione, l’obbligo di tenere un elenco delle collezioni di dati degni di particolare protezione che soggiacciono all’obbligo di notifica e un altro elenco per le collezioni di dati che non sottostanno alla notifica equivale a tenere un elenco di tutte le collezioni, ciò che rappresenta un onere eccessivo che va ben oltre agli scopi della LPD (Gruppo Mutuel). Altre organizzazioni osservano che manca la pertinente base legale per emanare una siffatta disposizione (swissbanking, swico, ASA, santésuisse). Due organizzazioni considerano che l’obbligo previsto dal capoverso 2 è più vincolante di quanto richiesto dal diritto europeo (siwssbanking e swico).
Secondo swico, la formulazione « elenco di collezioni di dati non sottoposte all’obbligo di notifica » riguarda tutte le collezioni dell’impresa e non soltanto le collezioni che rientrano nell’eccezione. Se si opta per il mantenimento del capoverso 2, swico propone una nuova formulazione:
« 2. Il detentore della collezione di dati allestisce un elenco delle collezioni di dati giusta l’articolo 11a capoverso 3 LPD, non sottoposte all’obbligo di notifica. Tale elenco va messo a disposizione dell’Incaricato nel quadro di un accertamento conformemente all’articolo 29 LPD.».
Swissbanking e swico sono inoltre del parere che il diritto d’accesso previsto dal capoverso 2 è troppo ampio. Chiedono conseguentemente che tale disposizione sia stralciata o circoscritta nel modo seguente :
« 2. L’elenco va messo a disposizione dell’Incaricato nel quadro di un accertamento conformemente all’articolo 29 LPD ».
Bär&Karrer è del parere che il capoverso 2 non costituisce un vero e proprio plusvalore in materia di trasparenza. Chiede dunque il suo stralcio. A titolo di variante propone la formulazione seguente :
« 2. (….). Comunica a ogni persona interessata che ne faccia richiesta le informazioni relative alle collezioni di dati che la riguardano giusta l’articolo 3 capoverso 1».
Swissbanking propone di precisare all’articolo 4 capoverso 2 quanto segue: «Semplici copie di sicurezza, che servono soltanto a garantire l’integrità e la disponibilità delle collezioni di dati utilizzate attivamente, non vanno registrate separatamente».
4.3 Comunicazione all’estero
4.3.1 Obbligo di informare (art. 5)
Belser rileva che il titolo dell’articolo 5 dà adito a confusione con l’articolo 7a LPD rivista.
Due organizzazioni sono del parere che l’attuale articolo 5 non può essere semplicemente stralciato, bensì mutatis mutandis andrebbe mantenuto, poiché la definizione contenutavi corrisponde ancora a una necessità (swissbanking, swico).