Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 25 pagine
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Infine il preventivo va elaborato autonomamente e il Consiglio federale deve essere tenuto a riprenderlo senza procedere a modifiche.
4.13 Rapporti con le altre autorità e persone private (art. 31 cpv. 1)
Privatim è del parere che in base a «tale disposizione sembra quasi che l’Incaricato sia subordinato alla Cancelleria federale». L’Incaricato dovrebbe poter comunicare direttamente con il Consiglio federale.
4.14 Emolumenti (art. 33 cpv. 1)
Privatim e swissbanking rilevano che l’Incaricato deve poter disporre di mezzi sufficienti per allestire i suoi pareri giuridici e deve comunicare la sua prassi in materia di emolumenti con sufficiente anticipo e chiarezza.
4.15 Altre osservazioni
Qui appresso vi è una sintesi delle osservazioni presentate dalle cerchie consultate che si riferiscono all’insieme dell’avamprogetto o che riguardano singoli articoli che non sono oggetto di una revisione:
– swico chiede che l’ordinanza venga completata con una disposizione che concre-
tizzi le esigenze in materia di riconoscibilità del trattamento (art. 4 cpv. 4 LPD);
– l’indipendenza dell’Incaricato non è pienamente garantita. Occorre porvi rimedio a
livello di ordinanza (privatim);
– il nuovo articolo 10a LPD si applica sia al settore privato sia a quello pubblico.
Sarebbe dunque opportuno adeguare l’articolo 1 capoverso 6 OLPD in modo pertinente prevedendo ad esempio un rinvio all’articolo 10a LPD e sopprimendo « per conto della persona privata » (swissbanking e swico);
– occorrerebbe precisare all’articolo 1 capoverso 7 OLPD che anche un obbligo
legale del segreto può costituire una limitazione del diritto di consultare i dati riguardanti una persona deceduta (swissbanking). Sarebbe anche opportuno menzionare che il diritto di consultare i dati di una persona deceduta può essere accordato sia agli eredi legittimi sia agli istituiti nella misura in cui tali persone dispongano di un’attestazione della loro qualità di erede;
– nell’articolo 8 capoverso 2 lettera d occorre anche tenere in considerazione i costi
legati alla messa in atto delle misure tecniche in sintonia con l’articolo 17 comma 1 secondo periodo della direttiva 95/46/CE (swico).
5. Valutazione dell’avamprogetto di ordinanza sulle procedure di certifica-
zione della protezione dei dati
5.1 Osservazioni generali
5.1.1 Valutazione generale dell’avamprogetto
Un’autorità federale (EKK/CFC) e tre organizzazioni (acsi, kf, SDV) approvano esplicitamente l’avamprogetto.
Cinque organizzazioni invece lo accolgono con scetticismo (CP, FER, CVAM, COAI, swico). L’avamprogetto è di difficile comprensione ed è formulato in modo molto tecnico (CP, CVAM). La FER è del parere che le condizioni previste per una certificazione comportano un onere amministrativo sproporzionato rispetto ai vantaggi che ne risultano (analogamente swico). Per le PMI i costi legati alla certificazione sono presumibilmente proibitivi. Anche la COAI si pone il quesito del valore aggiunto che può significare una certificazione. Di per sé il rispetto delle condizioni legali è cosa ovvia. La sensibilizzazione continua e una formazione valida del personale costituiscono effettivamente un plusvalore. La swico si esprime positivamente sulla certificazione della protezione dei dati per i prodotti. Detta certificazione promuoverà l’impiego di