Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 25 pagine
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non preveda un marchio di qualità ufficiale inerente alla protezione dei dati (anche EDÖB e RVK chiedono che l’ordinanza preveda un marchio di qualità ufficiale senza tuttavia respingere l’avamprogetto). Un’organizzazione è del parere che la procedura di certificazione nella forma proposta sia inadeguata (privatim). Soltanto un organismo indipendente è anche in grado di garantire una certificazione indipendente, motivo per cui starebbe all’Incaricato rilasciare le certificazioni o almeno procedere a un controllo vincolante dei rapporti di valutazione. Il Datenschutzforum e la SGS sono del parere che l’avamprogetto non disciplini in modo chiaro i requisiti minimi di certificazione. Una regolamentazione concreta elaborata da un gruppo di lavoro sotto la direzione dell’Incaricato sarebbe stata in grado di fare maggiore chiarezza.
4. Valutazione dell’avamprogetto di revisione dell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD, RS 235.11)
4.1 Modalità del diritto d’accesso (art. 1 cpv. 2)
Tre organizzazioni (FER, COAI e santésuisse) approvano la possibilità di presentare per via elettronica la domanda d’informazione e la comunicazione dell’informazione. Secondo santésuisse, il capoverso 2 necessita di una maggiore precisazione nel senso che la persona interessata ha il diritto di presentare una domanda d’informazione per via elettronica soltanto se il detentore della collezione lo prevede espressamente.
Due organizzazioni (swissbanking, swico) si oppongono alla modifica del capoverso
2. Considerano che tale modifica comporti dei rischi per la persona interessata e problemi di attuazione per il detentore della collezione di dati. Propongono conseguentemente lo stralcio di questa modifica o, a titolo sussidiario, di completare il capoverso 2 nel modo seguente :
«2. La domanda d’informazione e la comunicazione d’informazione richiesta possono avvenire per via elettronica se :
a. il detentore della collezione di dati lo prevede espressamente e designa a tal fine un servizio responsabile;
b. (…)».
4.2 Notifica delle collezioni di dati (art. 3 e 4)
4.2.1 Notifica (art. 3 cpv. 1, primo periodo e cpv. 2, secondo periodo)
Bär&Karrer propone lo stralcio del capoverso 2. Si chiede infatti se occorra mantenere l’obbligo per il detentore della collezione di dati di tenere aggiornate le informazioni di cui al capoverso 1 visto che l’Incaricato non sarà più tenuto di recensire periodicamente le modifiche apportate.
4.2.2 Eccezioni (art. 4)
Capoverso 1
Soltanto un’organizzazione è esplicitamente favorevole alle eccezioni previste dall’articolo 4 capoverso 1 (FER).
Cinque organizzazioni e un privato chiedono che l’elenco delle eccezioni venga completato o adeguato alle eccezioni previste per gli organi federali dall’articolo 18 (Datenschutzforum, santésuisse, swissbanking, swico, ASA e Belser). Swissbanking propone inoltre di prevedere un’eccezione all’obbligo di notifica nel caso in cui la tra-