Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 25 pagine
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Due organizzazioni (Datenschutzforum, swico) sono del parere che all’Incaricato vada espressamente fissato un termine per esaminare le garanzie fornite. L’USS reputa che l’Incaricato vada informato prima che i dati vengano comunicati all’estero, poiché un’informazione trasmessa a posteriori riduce la protezione contro una comunicazione di dati abusiva all’estero. Un’organizzazione si chiede se occorre fissare le modalità dell’obbligo di informare di cui all’articolo 5 del progetto di revisione (swico).
Bär&Karrer propone di completare il capoverso 2 come segue :
« 2. L’obbligo di informare è considerato adempito dopo che l’Incaricato è stato informato per tutte le comunicazioni, che (…) ».
Due organizzazioni si esprimono in merito al capoverso 2 lettera b, seconda parte del periodo («… » nella misura in cui restino immutate le regole di protezione dei dati). La prima (Datenschutzforum) si chiede se non si tratta di una condizione supplementare che andrebbe prevista in una legge in senso formale. La seconda (swico) è del parere che tale condizione è troppo severa e ne propone conseguentemente un allentamento.
Un’organizzazione (FER) approva il capoverso 3. Anche Bär&Karrer accoglie positivamente tale disposizione, ritenendo tuttavia che l’obbligo di informare l’Incaricato in caso di impiego dei contratti modello sia superfluo e propone dunque di stralciarlo. Attira anche l’attenzione sulla necessità di prevedere un termine transitorio sufficientemente lungo tra la pubblicazione dell’elenco dei contratti modello e l’entrata in vigore della revisione affinché le imprese possano adeguare i loro contratti. Swico ritiene invece che l’Incaricato non debba soltanto allestire i contratti modello bensì anche le regole riguardanti la protezione per la comunicazione di dati in seno al medesimo gruppo di società nonché le clausole standard da inserire nei contratti. Tali modelli vanno redatti in collaborazione con organizzazioni professionali, redatti in diverse lingue e pubblicati su Internet.
Un’organizzazione (privatim) considera superfluo prevedere al capoverso 4 che il detentore della collezione di dati debba prendere misure adeguate per garantire che il destinatario rispetti le garanzie fornite, visto che i dati possono essere comunicati all’estero soltanto se la loro protezione dei dati è garantita. Bär&Karrer si chiede se tale disposizione non oltrepassi le competenze del Consiglio federale di emanare disposizioni esecutive e osserva che il capoverso 4 non corrisponde al titolo dell’articolo 5.
4.3.2 Elenco degli Stati che dispongono di una legislazione che assicura una
protezione dei dati adeguata (art. 7)
Privatim e swissbanking sono del parere che l’elenco allestito dall’Incaricato riguardante gli Stati che dispongono di una legislazione che assicura una protezione dei dati adeguata deve essere vincolante (« verbindlich »). Per privatim, l’Incaricato deve anche essere tenuto a pubblicare tale elenco.
4.4 Misure generali di natura tecnica e organizzativa (art. 8 cpv. 1, primo periodo e cpv. 4)
Nessuno dei partecipanti all’indagine conoscitiva ha formulato osservazioni in merito a tale modifica.
Un’organizzazione (swico) propone una modifica concernente il capoverso 2 lettera d (cfr. n. 4.1.2).