Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 25 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati
dati.
La FER chiede lo stralcio del capoverso 2. L’organismo di certificazione in qualità di parte contraente dell’ente certificato non deve essere tenuto a «denunciare» quest’ultimo all’Incaricato. A tal proposito sarebbe opportuna una soluzione simile a quella prevista per il responsabile aziendale della protezione dei dati (art. 12b AP-OLPDriv). In generale l’ente certificato non dovrebbe sottostare alla vigilanza di due organismi (organismo di certificazione e Incaricato).
In merito al capoverso 3, swico propone un ampliamento: i rapporti di valutazione e la documentazione di certificazione non andrebbero trasmessi soltanto all’Incaricato, bensì dovrebbero essere consultabili online nella loro integralità o in forma di sintesi. Ogni persona interessata dovrebbe avere la possibilità di chiedere all’Incaricato una copia di un rapporto di valutazione o dei documenti di certificazione.
5.4 Sanzioni (Sezione 3)
5.4.1 Sospensione e revoca della certificazione (art. 9)
Swico propone due modifiche riguardanti questa disposizione:
– capoverso 1: aggiungere che l’organismo di certificazione prima di sospendere o
revocare una certificazione chiede un parere all’Incaricato;
– capoverso 3: stralciare l’ultima parte del periodo visto che tutte le certificazioni
devono essere comunicate (cfr. supra n. 6.3.4).
5.4.2 Procedura in caso di misure di sorveglianza dell’Incaricato (art. 10)
La EKK/CFC approva tale disposizione e sottolinea che lo Stato deve poter intervenire nel caso di gravi irregolarità. L’Incaricato deve poter disporre delle pertinenti risorse affinché possa adempiere questo nuovo compito.
Swico propone un nuovo capoverso 5 nel quale prevedere esplicitamente che le competenze di sorveglianza dell’Incaricato si riferiscono anche al caso in cui riscontrasse gravi irregolarità presso l’organismo di certificazione. L’ultimo periodo del capoverso 4 andrebbe dunque inserito in un capoverso separato, con una formulazione più chiara o più ampia.
5.5. Ulteriori osservazioni
Qui appresso sono riassunte le osservazioni dei partecipanti all’indagine conoscitiva che si riferiscono all’avamprogetto nel suo insieme o che riguardano punti che non vi sono previsti:
– per determinati ambiti (ad es. outsourcing del trattamento dei dati, determinati
trattamenti di dati nel settore sanitario) andrebbe prescritta una procedura di certificazione (privatim);
– al fine di promuovere la trasparenza del mercato è necessario che l’Incaricato
tenga un elenco dei marchi di qualità nell’ambito della protezione dei dati (EKK/CFC);
– il problema principale è costituito dal fatto che manca un riconoscimento interna-
zionale della certificazione della protezione dei dati (swico);
– la certificazione dovrebbe avvenire su base volontaria (FER, swico).