Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 25 pagine
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entro il quale l’Incaricato sia tenuto a esaminare le garanzie contrattuali o le regole di protezione dei dati interne all’azienda o, dopo lo scadere del quale, esse possano considerarsi conformi alla legge e dunque accettate se l’Incaricato non interviene (Datenschutzforum, swico). Due partecipanti (FER, Bär&Karrer) hanno accolto molto favorevolmente la regolamentazione che prevede che l’obbligo di informare è considerato adempito se vengono utilizzati contratti modello allestiti o riconosciuti dall’Incaricato e se quest’ultimo è informato in merito soltanto in modo generale. Un’organizzazione è del parere che l’Incaricato non debba collaborare soltanto in occasione della stesura di contratti modello e clausole contrattuali bensì anche nel corso dell’elaborazione di modelli per le regole di protezione dei dati applicabili all’interno di gruppi aziendali (swico).
3.2.3 Responsabile della protezione dei dati (art. 12a e 12b)
Gli articoli 12a e 12b istituiscono regole per la nuova funzione del responsabile della protezione dei dati prevista dall’articolo 11a capoverso 5 lettera e LPDriv.
In linea di principio la regolamentazione prevista non è stata contestata. Sono tuttavia state formulate una serie di osservazioni puntuali. Quattro organizzazioni e un privato si sono segnatamente dichiarati contrari alla versione tedesca che utilizza «Datenschutzberater» e hanno suggerito di mantenere il termine utilizzato nell’articolo 11a LPD di «Datenschutzverantwortlicher» (privatim, RVK, Datenschutzforum, ASA, Belser). Un’organizzazione invece si è espressa a favore dell’impiego del termine di «Datenschutzberater» (swico).
Tre organizzazioni (swissbanking, swico, ASA) nonché un privato (Bär&Karrer) si sono pure pronunciati contrari al diritto di ogni persona, previsto dall’articolo 12b capoverso 1 lettera b, di poter consultare, su pertinente domanda, l’inventario delle collezioni di dati gestite dal responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’articolo 11a capoverso 3 LPD. Hanno chiesto lo stralcio (ASA) o la limitazione del diritto d’accesso alle persone interessate (Bär&Karrer) o all’Incaricato (swissbanking, swico, a titolo sussidiario ASA).
3.3 Avamprogetto di ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati
Un’autorità federale (EKK/CFC) e 3 organizzazioni (acsi, kf, SDV) approvano esplicitamente l’avamprogetto. Cinque organizzazioni lo accolgono con scetticismo (CP, FER, CVAM, COAI, swico); una di quest’ultime (swico) condivide comunque esplicitamente la certificazione dei prodotti. Un’autorità (SAS) e tre organizzazioni (Datenschutzforum, privatim, SGS) hanno respinto l’avamprogetto. Le restanti cerchie che hanno espresso un parere non hanno inoltrato osservazioni in merito all’avamprogetto nel suo insieme.
Diversi partecipanti alla consultazione si dichiarano espressamente favorevoli alla rinuncia a un marchio di qualità ufficiale inerente alla protezione dei dati (EKK/CFC, acsi, CP, CVAM, FER, kf, Belser).
Nei pareri caratterizzati da scetticismo si adduce che l’avamprogetto è di difficile comprensione e formulato in modo molto tecnico (CP, CVAM). La FER è del parere che le condizioni previste per una certificazione comportano un onere amministrativo sproporzionato rispetto ai vantaggi preconizzati (dello stesso tenore anche il parere di swico). Pure la COAI si interroga sul valore aggiunto che potrebbe costituire la certificazione.
Il rifiuto viene motivato come segue: per la SAS è inaccettabile che l’avamprogetto