Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 25 pagine

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propone di formulare il capoverso 2 lettera a come segue:

«a. esercita la sua funzione in modo autonomo e indipendente senza sottostare a istruzioni del detentore della collezione di dati.»

Un’organizzazione (RVK) è del parere che il capoverso 2 lettera b sia superfluo, poiché la questione delle risorse rientra nelle competenze organizzative del detentore della collezione di dati. Tale punto potrebbe tutt’al più venir regolato in un allegato. SGS propone dal canto suo di definire le risorse in un allegato e, se necessario, in una direttiva dell’Incaricato. Datenschutzforum è pure del parere che occorra concretizzare la questione delle risorse del responsabile della protezione dei dati in un allegato.

Per privatim nell’ordinanza (e non soltanto nel commento) occorre stabilire che il detentore della collezione di dati non può in alcun caso sanzionare il responsabile della protezione dei dati, se quest’ultimo adempie i suoi compiti. Si potrebbe ad esempio prevedere una protezione dal licenziamento. È inoltre necessario inserire un obbligo di collaborazione con l’Incaricato e liberare il responsabile della protezione dei dati dall’obbligo del segreto professionale o di altro tipo nei confronti dell’Incaricato.

4.7 Eccezioni all’obbligo di notifica, organi federali (art. 18)

Il Gruppo Mutuel è del parere che il capoverso 3 sia superfluo per le medesime ragioni menzionate in merito all’articolo 4 capoverso 2. A tal proposito si veda anche il numero 4.3.2.

4.8 Comunicazione di dati all’estero, organi federali (art. 19)

FER approva il fatto che agli organi federali si applichino le medesime regolamentazioni valide per il settore privato.

4.9 Consulente per la protezione dei dati, organi federali (art. 23)

Privatim è del parere che il capoverso 3 sia superfluo. In effetti gli organi federali devono poter comunicare direttamente con l’Incaricato.

4.10 Procedura d’autorizzazione di sistemi pilota (art. 26a)

Secondo privatim, il Consiglio federale deve motivare la sua decisione se quest’ultima differisce dalla prese di posizione dell’Incaricato.

4.11 Registro delle collezioni di dati, organi federali (art. 28)

Belser è del parere che il capoverso 4 non è soltanto superfluo, ma pure errato. Infatti le conseguenze alle quali si va incontro in caso di violazione dell’obbligo di notifica sono già contemplate nell’articolo 34 capoverso 2 lettera a LPD. Conseguentemente l’Incaricato dovrebbe denunciare alle autorità della giustizia penale il detentore di una collezione di dati sottoposta a notifica nel caso in cui violasse l’obbligo di notifica della collezione di dati.

4.12 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, sede e statuto giuridico (art. 30 cpv. 2 e 3)

Un’organizzazione (privatim) chiede di stabilire che il mandato dell’Incaricato deve avere una durata fissa di almeno 4 anni. Inoltre è necessario menzionare che l’Incaricato deve disporre delle necessarie competenze tecniche e che non può esercitare un’attività accessoria che potrebbe comportare conflitti d’interesse. Infine occorrerebbe definire le competenze in materia di diritto del personale e sul piano finanziario dell’Incaricato (com’è analogamente il caso per il capo del Dipartimento).