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Consultazione 2006/5: Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie · 18 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie

b. l'analisi sierologica di un campione rappresentativo di giovani animali di età superiore a 10 settimane quando nell'effettivo si sono manifestati altri problemi;

c. l'analisi sierologica di un campione rappresentativo di animali di tutte le unità produttive quando nell'effettivo non è emerso alcun problema;

d. la messa in evidenza del virus quando il campione rappresentativo (lett. b e

c) si compone di animali morti;

e. l'eliminazione del seme dei verri risultati positivi all'analisi sierologica.

3 La definizione del campione rappresentativo (cpv. 2 lett. b e c) avviene d'intesa con l'Ufficio federale in base ai dati dell'effettivo.

4 Il veterinario cantonale revoca il sequestro se l'analisi degli animali secondo il capoverso 2 è risultata negativa.

Art. 185a Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi della PRRS il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Ordina inoltre che:

a. gli animali risultati positivi e tutti gli animali con i quali sono entrati in diretto contatto siano macellati;

b. le stalle siano pulite e disinfettate.

2 Egli revoca il sequestro dopo che l’analisi sierologica di tutti gli animali analizzati è risultata negativa. I prelievi possono essere effettuati al più presto 21 giorni dopo l’eliminazione dell’ultimo animale infetto.

Art. 201 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

1 Gli effettivi di capre sono sorvegliati mediante un’analisi sierologica.

2 Un effettivo di capre è riconosciuto indenne da AEC qualora:

a. tre analisi sierologiche effettuate a intervalli di almeno sei mesi abbiano fornito un risultato negativo;

b. l’analisi sierologica eseguita nel quadro della sorveglianza abbia fornito un risultato negativo.

3 I montoni riproduttori, utilizzati per la monta in più effettivi, sono sorvegliati ogni anno. Il detentore degli animali deve notificarli al veterinario cantonale.

Art. 202 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di AEC, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Ordina inoltre:

a. l'eliminazione degli animali infetti o sospetti;

b. l'eliminazione dei discendenti di femmine infette o sospette;

c. la pulizia e la disinfezione delle stalle.