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Consultazione 2006/5: Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie · 18 pagine
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Ordinanza sulle epizoozie
3 È rilasciata se il richiedente:
g. ha partecipato ad un corso di introduzione per commercianti di bestiame e ha superato gli esami;
h. possiede una stalla per bestiame da commercio che, per quanto riguarda l'ubicazione e le infrastrutture, nonché l'organizzazione e la gestione, è conforme ai principi igienico-sanitari in materia di lotta alle epizoozie.
4I commercianti di bestiame che consegnano gli animali direttamente ai macelli sono esentati dall'obbligo di disporre di una stalla.
5 Il veterinario cantonale può rilasciare eccezionalmente una patente provvisoria di commerciante di bestiame prima che il richiedente abbia frequentato il corso di introduzione.
6 Il veterinario cantonale notifica il rilascio della patente di commerciante di bestiame alla banca dati sul traffico di animali.
Art. 35 Rinnovo e ritiro della patente di commerciante di bestiame
1 La patente di commerciante di bestiame deve essere rinnovata ogni anno. Dopo il quarto rinnovo, il commerciante di bestiame deve frequentare un corso di aggiornamento.
2 I commercianti di bestiame le cui attività hanno dato adito a contestazioni possono essere invitati a ripetere il corso d'introduzione prima del rinnovo della patente.
6 La patente di commerciante di bestiame non è rinnovata o è ritirata se l'autorità cantonale competente accerta che:
a. il titolare della patente non possiede una stalla per bestiame da commercio o detta stalla non è conforme, per quanto riguarda l'ubicazione e le infrastrutture, nonché l'organizzazione e la gestione, ai principi igienicosanitari in materia di lotta alle epizoozie;
b. il commerciante di bestiame o il suo personale hanno violato ripetutamente o in modo grave le legislazioni sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari, sui medicamenti e sull'agricoltura.
c. il titolare della patente non ha frequentato il corso di aggiornamento o non ha ripetuto il corso di introduzione.
4 Il veterinario cantonale notifica il ritiro o il rifiuto della patente di commerciante di bestiame alla banca dati sul traffico di animali.
Art. 36 Corsi per i commercianti di bestiame
1 I veterinari cantonali organizzano corsi di introduzione e di aggiornamento per i commercianti di bestiame. I corsi possono essere tenuti da più Cantoni congiuntamente.
2 I corsi di introduzione servono a istruire i partecipanti sui doveri dei commercianti di bestiame e sulla legislazione in materia di epizoozie e di protezione degli animali.