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Consultazione 2006/5: Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie · 18 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie

3 È rilasciata se il richiedente:

g. ha partecipato ad un corso di introduzione per commercianti di bestiame e ha superato gli esami;

h. possiede una stalla per bestiame da commercio che, per quanto riguarda l'ubicazione e le infrastrutture, nonché l'organizzazione e la gestione, è conforme ai principi igienico-sanitari in materia di lotta alle epizoozie.

4I commercianti di bestiame che consegnano gli animali direttamente ai macelli sono esentati dall'obbligo di disporre di una stalla.

5 Il veterinario cantonale può rilasciare eccezionalmente una patente provvisoria di commerciante di bestiame prima che il richiedente abbia frequentato il corso di introduzione.

6 Il veterinario cantonale notifica il rilascio della patente di commerciante di bestiame alla banca dati sul traffico di animali.

Art. 35 Rinnovo e ritiro della patente di commerciante di bestiame

1 La patente di commerciante di bestiame deve essere rinnovata ogni anno. Dopo il quarto rinnovo, il commerciante di bestiame deve frequentare un corso di aggiornamento.

2 I commercianti di bestiame le cui attività hanno dato adito a contestazioni possono essere invitati a ripetere il corso d'introduzione prima del rinnovo della patente.

6 La patente di commerciante di bestiame non è rinnovata o è ritirata se l'autorità cantonale competente accerta che:

a. il titolare della patente non possiede una stalla per bestiame da commercio o detta stalla non è conforme, per quanto riguarda l'ubicazione e le infrastrutture, nonché l'organizzazione e la gestione, ai principi igienicosanitari in materia di lotta alle epizoozie;

b. il commerciante di bestiame o il suo personale hanno violato ripetutamente o in modo grave le legislazioni sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari, sui medicamenti e sull'agricoltura.

c. il titolare della patente non ha frequentato il corso di aggiornamento o non ha ripetuto il corso di introduzione.

4 Il veterinario cantonale notifica il ritiro o il rifiuto della patente di commerciante di bestiame alla banca dati sul traffico di animali.

Art. 36 Corsi per i commercianti di bestiame

1 I veterinari cantonali organizzano corsi di introduzione e di aggiornamento per i commercianti di bestiame. I corsi possono essere tenuti da più Cantoni congiuntamente.

2 I corsi di introduzione servono a istruire i partecipanti sui doveri dei commercianti di bestiame e sulla legislazione in materia di epizoozie e di protezione degli animali.