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Consultazione 2006/5: Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie · 18 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie

3 E' considerata a bassa patogenicità se è causata da virus di sottotipo H5 o H7 che non rientrano nella definizione di cui al capoverso 2 lettera a.

4 Il periodo di incubazione dura 21 giorni.

Art. 122b Registrazione

1 I Cantoni registrano tutte le aziende detentrici di animali che detengono volatili da cortile. Essi registrano il nome e l'indirizzo del detentore nonché, eventualmente, il numero attribuito all'azienda detentrice di animali dal gestore della banca dati sul traffico di animali.

Art. 122c Peste aviare ad alta patogenicità nei volatili da cortile:

provvedimenti in caso di sospetto e in caso di epizoozia

1 E' vietato ogni trasporto di suini, cavalli e uova provenienti da effettivi sospetti o infetti nonché lo spandimento di letame proveniente dagli stessi effettivi.

2 Il letame proveniente da effettivi che si trovano nelle zone di protezione o di sorveglianza può essere spanto solo nella zona corrispondente. Per lo spandimento del letame nella zona di protezione è necessaria un'autorizzazione del veterinario ufficiale.

3 Il veterinario cantonale provvede affinché:

a. i prodotti provenienti dagli effettivi infetti, come la carne di volatili, le uova da consumo, le uova da cova e i pulcini, prodotti nel periodo tra la presunta propagazione dell'epizoozia e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano nella misura del possibile individuati ed eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA;

b. ogni caso di sospetto o di epizoozia sia notificato al veterinario cantonale;

c. persone esposte siano protette dal contagio.

Art. 122d Peste aviare a bassa patogenicità nei volatili da cortile:

provvedimenti in caso di sospetto e in caso di epizoozia

1 In deroga all'articolo 88, il veterinario cantonale non ordina alcuna zona di protezione e di sorveglianza.

2 In base agli accertamenti epidemiologici può ordinare delle analisi in altre aziende detentrici di animali.

Art. 122e Peste aviare negli uccelli selvatici in libertà

1 In caso di diagnosi della peste aviare ad alta patogenicità negli uccelli selvatici che vivono in libertà:

a. l'Ufficio federale ordina le necessarie analisi affinché si possa determinare la diffusione dell'epizoozia;