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Consultazione 2006/5: Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie · 18 pagine
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Ordinanza sulle epizoozie
Art. 245g cpv. 2
2 Dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro, l'effettivo è sorvegliato conformemente all'articolo 245c capoverso 3.
Art. 302 cpv. 4
4 Può essere nominato veterinario ufficiale il veterinario che ha seguito con successo il corso di formazione di cinque giorni organizzato dall'Ufficio federale.
Art. 312 cpv. 4
4 I laboratori riconosciuti inseriscono regolarmente nella banca dati CODAVET di cui all'articolo 65a i dati riguardanti la provenienza dei campioni analizzati per accertare la presenza di epizoozie soggette all'obbligo di notifica e i risultati di tali analisi.
II
Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Regolamento del 30 ottobre 19174 concernente il pegno sul bestiame
Art. 28 – 32
Abrogati
2. Ordinanza del 27 maggio 19815 sulla protezione degli animali
Art. 70 cpv. 3
3 Le autorità cantonali competenti inseriscono nella banca CODAVET di cui all'articolo 65a dell'ordinanza del 27 giugno 19956 sulle epizoozie i risultati dei controlli ufficiali eseguiti sugli effettivi degli animali da reddito.