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Consultazione 2006/5: Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie · 18 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie

b. il veterinario cantonale ordina provvedimenti atti a evitare contatti tra volatici domestici e uccelli selvatici;

c. il veterinario cantonale può, dopo aver consultato le autorità contonali in materia di caccia, limitare o vietare la caccia agli uccelli selvatici di qualsiasi specie.

2 D'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare per lottare contro la peste aviare negli uccelli selvatici in libertà.

Art. 122f Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza

1 In deroga agli articoli 90 e 92, il veterinario cantonale può autorizzare, d'intesa con l'Ufficio federale, che:

a. le uova da cova e i pulcini di un giorno siano introdotti nelle zone o trasportati fuori dalle stesse;

b. i volatili siano trasportati per macellazione direttamente in un macello situato fuori dalle zone.

2 Nel caso in cui abbia autorizzato le deroghe conformemente al capoverso 1, il veterinario cantonale provvede affinché:

a. siano eseguite le analisi da parte del veterinario ufficiale (art. 90 cpv. 3);

b. i mezzi di trasporto e il materiale d'imballaggio siano puliti e disinfettati; e

c. le uova da cova siano sottoposte a disinfezione.

3 Ordina la quarantena conformemente all'articolo 68 sulle aziende di destinazione.

B. Malattia di Newcastle (Newcastle Disease o pseudo peste aviare)

Art. 123a Campo d'applicazione e diagnosi

1 Sono considerati ricettivi alla malattia di Newcastle tutti gli uccelli tenuti in cattività e le loro uova da cova.

2 Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

Art. 123b Provvedimenti in caso di sospetto e in caso di epizoozia

1 Il veterinario cantonale vieta la fornitura di uova e lo spandimento del letame proveniente da effettivi sospetti o infetti.

2 Il letame non può essere trasportato fuori dalla zona di protezione o di sorveglianza. Per lo spandimento del letame nella zona di protezione è necessaria un'autorizzazione del veterinario ufficiale.

3 Il veterinario cantonale provvede affinché i prodotti provenienti dagli effettivi infetti, come la carne di volatili, le uova da consumo, le uova da cova e i pulcini,