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Consultazione 2006/5: Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie · 18 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie

prodotti nel periodo tra la presunta propagazione dell'epizoozia e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano nella misura del possibile individuati ed eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA.

Art. 123c Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza

1 In deroga agli articoli 90 e 92 il veterinario cantonale può autorizzare, d'intesa con l'Ufficio federale, che:

a. le uova da cova e i pulcini di un giorno siano introdotti nelle zone o trasportati fuori dalle stesse;

b. i volatili siano trasportati per macellazione direttamente in un macello situato fuori dalle zone.

2 Nel caso in cui abbia autorizzato le deroghe conformemente al capoverso 1, il veterinario cantonale provvede affinché:

a. siano eseguite le analisi da parte del veterinario ufficiale (art. 90 cpv. 3);

b. i mezzi di trasporto e il materiale d'imballaggio siano puliti e disinfettati; e

c. le uova da cova siano sottoposte a disinfezione.

3 Ordina la quarantena, conformemente all'articolo 68, sulle aziende di destinazione.

Art. 123d Piccioni e uccelli ornamentali

1 Le prescrizioni riguardanti le zone di protezione e di sorveglianza non si applicano alla malattia di Newcastle dei piccioni e degli uccelli ornamentali.

2 In deroga all'articolo 81, l'Ufficio federale può autorizzare la vaccinazione di piccioni e prescriverla per la partecipazione a esposizioni, concorsi e manifestazioni analoghe.

Art. 122, 123, 124 e 125

Abrogati

Art. 129 cpv. 3 lett. c

3 L'analisi comprende:

c. per i suini: Brucella suis, sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini.

Art. 163 cpv. 1 lett. a e abis

1 In caso di diagnosi di tubercolosi il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che:

a. gli animali infetti o sospetti siano isolati immediatamente;

abis. entro 10 giorni gli animali sospetti siano macellati e gli animali infetti abbattuti;