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Consultazione 2006/5: Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie · 18 pagine
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Ordinanza sulle epizoozie
prodotti nel periodo tra la presunta propagazione dell'epizoozia e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano nella misura del possibile individuati ed eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA.
Art. 123c Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza
1 In deroga agli articoli 90 e 92 il veterinario cantonale può autorizzare, d'intesa con l'Ufficio federale, che:
a. le uova da cova e i pulcini di un giorno siano introdotti nelle zone o trasportati fuori dalle stesse;
b. i volatili siano trasportati per macellazione direttamente in un macello situato fuori dalle zone.
2 Nel caso in cui abbia autorizzato le deroghe conformemente al capoverso 1, il veterinario cantonale provvede affinché:
a. siano eseguite le analisi da parte del veterinario ufficiale (art. 90 cpv. 3);
b. i mezzi di trasporto e il materiale d'imballaggio siano puliti e disinfettati; e
c. le uova da cova siano sottoposte a disinfezione.
3 Ordina la quarantena, conformemente all'articolo 68, sulle aziende di destinazione.
Art. 123d Piccioni e uccelli ornamentali
1 Le prescrizioni riguardanti le zone di protezione e di sorveglianza non si applicano alla malattia di Newcastle dei piccioni e degli uccelli ornamentali.
2 In deroga all'articolo 81, l'Ufficio federale può autorizzare la vaccinazione di piccioni e prescriverla per la partecipazione a esposizioni, concorsi e manifestazioni analoghe.
Art. 122, 123, 124 e 125
Abrogati
Art. 129 cpv. 3 lett. c
3 L'analisi comprende:
c. per i suini: Brucella suis, sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini.
Art. 163 cpv. 1 lett. a e abis
1 In caso di diagnosi di tubercolosi il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che:
a. gli animali infetti o sospetti siano isolati immediatamente;
abis. entro 10 giorni gli animali sospetti siano macellati e gli animali infetti abbattuti;