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Consultazione 2006/5: Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie · 18 pagine
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Ordinanza sulle epizoozie
Art. 14 cpv. 1
1
Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, una nuova azienda detentrice di animali ad unghia fessa o il cambiamento del detentore.
Art.19a Passaporto per equidi
1 Per ogni animale domestico della specie equina (Equidi) deve essere rilasciato, al massimo entro il 31 dicembre dell'anno di nascita, un documento di identificazione (passaporto per equidi).
2 L'equide che è trasferito in un'altra azienda detentrice di animali deve essere accompagnato da un passaporto per equidi.
3 Il passaporto per equidi deve contenere le seguenti informazioni:
a. nome dell'organizzazione che ha rilasciato il documento;
b. nome e indirizzo del detentore (elenco cronologico);
c. numero di identificazione;
d. caratteristiche ed eventuali segni distintivi;
e. uso cui è destinato l'animale (animale da reddito/animale da compagnia);
f. se l'animale è utilizzato quale animale da reddito, la dichiarazione sanitaria conformemente all'articolo 23 dell'ordinanza del 18 agosto 20042 sui medicamenti per uso veterinario e all'articolo 24 dell'ordinanza del 23 novembre 20053 concernente la macellazione e il controllo delle carni.
4 Il passaporto è rilasciato da un'organizzazione d'allevamento equino riconosciuta dall'Ufficio federale dell'agricoltura o dalla Federazione Svizzera Sport Equestri. Le organizzazioni che rilasciano i passaporti tengono un elenco dei passaporti rilasciati.
5 L'Ufficio federale riconosce i passaporti per equidi allestiti dalle organizzazioni menzionate al capoverso 4 e i passaporti esteri il cui utilizzo in Svizzera è autorizzato.
Art. 24
Abrogato
Art. 34 Patente di commerciante di bestiame
1 Chi esercita il commercio di bestiame deve essere titolare di una patente di commerciante di bestiame.
2 La patente di commerciante di bestiame è rilasciata dal veterinario cantonale del Cantone in cui ha sede l'attività del commerciante. Essa abilita al commercio di bestiame in tutta la Svizzera.