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Consultazione 2006/5: Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie · 18 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie

Art. 179d cpv. 1 lett. b

1 Sono considerati materiale a rischio specificato:

b. negli animali della specie bovina a cui sono già spuntati quattro incisivi permanenti: la testa intera, ad eccezione delle corna, della pelle e della lingua e la colonna vertebrale inclusi l'osso sacro e la coda.

Titolo prima dell'articolo 182

Sezione 9a: Sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini

Art. 182 Diagnosi

1 È diagnosticata la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) quando:

a. l'analisi sierologica in un effettivo di suini ha fornito risultati positivi in più di un animale; oppure

b. è messo in evidenza il virus PRRS.

2 Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

Art. 183 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni da PRRS. In caso di sospetto o di epizoozia, il riconoscimento ufficiale è tolto all’effettivo interessato fino alla revoca del sequestro.

Art. 184 Caso di sospetto e obbligo di notifica

1 Vi è sospetto di PRRS quando:

a. gli aborti o le nascite premature si moltiplicano;

b. nell'arco di più settimane le perdite di lattonzoli superano il 15%;

c. i decessi delle scrofe madri aumentano;

d. la capacità d'ingrasso scende di oltre il 20%; oppure

e. l'analisi sierologica su un animale è risultata positiva.

2 I laboratori di analisi notificano al veterinario cantonale i risultati positivi riguardo alla PRRS.

Art. 185 Provvedimenti in caso di sospetto

1 In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da PRRS, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo.

2 Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

a. l'analisi sierologica delle scrofe madri interessate se sono emersi disturbi al sistema riproduttivo;