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Consultazione 2006/5: Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie · 18 pagine
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Ordinanza sulle epizoozie
Art. 179d cpv. 1 lett. b
1 Sono considerati materiale a rischio specificato:
b. negli animali della specie bovina a cui sono già spuntati quattro incisivi permanenti: la testa intera, ad eccezione delle corna, della pelle e della lingua e la colonna vertebrale inclusi l'osso sacro e la coda.
Titolo prima dell'articolo 182
Sezione 9a: Sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini
Art. 182 Diagnosi
1 È diagnosticata la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) quando:
a. l'analisi sierologica in un effettivo di suini ha fornito risultati positivi in più di un animale; oppure
b. è messo in evidenza il virus PRRS.
2 Il periodo di incubazione è di 21 giorni.
Art. 183 Riconoscimento ufficiale
Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni da PRRS. In caso di sospetto o di epizoozia, il riconoscimento ufficiale è tolto all’effettivo interessato fino alla revoca del sequestro.
Art. 184 Caso di sospetto e obbligo di notifica
1 Vi è sospetto di PRRS quando:
a. gli aborti o le nascite premature si moltiplicano;
b. nell'arco di più settimane le perdite di lattonzoli superano il 15%;
c. i decessi delle scrofe madri aumentano;
d. la capacità d'ingrasso scende di oltre il 20%; oppure
e. l'analisi sierologica su un animale è risultata positiva.
2 I laboratori di analisi notificano al veterinario cantonale i risultati positivi riguardo alla PRRS.
Art. 185 Provvedimenti in caso di sospetto
1 In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da PRRS, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo.
2 Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti:
a. l'analisi sierologica delle scrofe madri interessate se sono emersi disturbi al sistema riproduttivo;