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Consultazione 2006/5: Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie · 18 pagine
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Ordinanza sulle epizoozie
M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M;
c = numero di campioni nei quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuto negli altri campioni è uguale o inferiore a m.
8. Ordinanza del 20 aprile 198818 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali
Art. 29a Equidi
1 Nel caso in cui siano importati animali domestici della specie equina (Equidi), occorre presentare, entro 8 giorni dall'importazione, domanda di registrazione ad una delle organizzazioni di cui all'articolo 19a capoverso 4 dell'ordinanza del 27 giugno 199519 . Non sottostanno a questo obbligo gli equidi importati direttamente per la macellazione.
2 Se gli equidi importati non sono accompagnati da un passaporto per equidi riconosciuto dall'Ufficio federale, tale documento deve essere rilasciato entro 3 mesi.
III
Entrata in vigore
1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente modifica entra in vigore il ... .
2 L'articolo 19a si applica agli equidi nati prima del 1° gennaio 2007, a partire dal 1° gennaio 2009, salvo che siano trasferiti in un'altra azienda detentrice o partecipino ad una manifestazione pubblica.
3 Entrano in vigore in un secondo tempo:
a. gli articoli 65a, 84 capoverso 1 secondo e terzo periodo e 312 capoverso 4;
b. le seguenti modifiche del diritto vigente:
1. l'articolo 70 capoverso 3 dell'ordinanza del 27 maggio 198120 sulla protezione degli animali;
2. l'articolo 33 capoverso 3 dell'ordinanza del 18 agosto 200421sui medicamenti per uso veterinario;
18 SR 916.443.11
19 RS 916.401
20 RS 455.1