Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 25 pagine

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b. valutano le questioni giuridiche in piena indipendenza dalle istruzioni di

persone non iscritte nel registro.

Ad art. 11 lett. a

Numerosi partecipanti criticano la disposizione perché ritengono che non contenga regole specifiche e che non differisca dall’obbligo di diligenza previsto dal diritto del lavoro secondo l’art. 321a CO45.

Ad art. 11 lett. b

Singoli partecipanti considerano questa disposizione superflua, in quanto corrisponde all’art. 7 cpv. 1 lett. b (ad es. GE, Ordre des avocats de Genève). Alcuni chiedono un adeguamento redazionale all’art. 7 cpv. 1 lett. b, nella misura in cui è stata chiesta anche una modifica di quest’articolo.

Numerosi partecipanti formulano (anche) critiche sulla (possibile) contraddizione tra questa disposizione e il diritto del datore di lavoro di impartire istruzioni previsto dall’art. 321d CO46. Per TK questo diritto (art. 321d CO) è compatibile con il requisito di indipendenza, in quanto i giuristi d’impresa devono prendere decisioni indipendenti, nonostante la facoltà di impartire istruzioni del datore di lavoro. Secondo Swiss-American Chamber of Commerce tale diritto del datore di lavoro può senz’altro essere relativizzato nel contratto di lavoro per garantire l'indipendenza dei giuristi. Roche Holding AG auspica un’aggiunta nella legge, secondo cui l’indipendenza statuita dal diritto pubblico prevalga sul diritto di impartire istruzioni sancito dal diritto del lavoro.

Art. 12 Segreto professionale

1I giuristi d’impresa iscritti nel registro sono tenuti a mantenere, senza limiti di tem-

po e nei confronti di chiunque, il segreto professionale in merito alla consulenza

giuridica o all’attività forense. Tale obbligo non cessa nemmeno in caso di

un’eventuale radiazione dal registro.

2Vigilano affinché i loro ausiliari si attengano al segreto professionale.

3L’autorità di sorveglianza può liberarli dal segreto professionale.

Commenti generali

Poiché l’iscrizione nel registro è facoltativa e per evitare confusioni con gli avvocati liberi professionisti, OW, FR, PPD e FSA chiedono di modificare il titolo dell’articolo in «Obbligo di segretezza».

Ad cpv. 1

In numerosi pareri si critica il fatto che il testo di legge non precisa esplicitamente la portata (materiale) del segreto professionale (in riferimento alle spiegazioni contenute nel rapporto

45 FER, Ordre des Avocats de Genève, BE, BS, SG, TG, VD e GE; I Verdi, UNINE, Konferenz der Obergerichtspräsidentinnen und -präsidenten der Zentralschweiz, Pro Lege.

46 ComCo, Konferenz der Obergerichtspräsidentinnen und -präsidenten der Zentralschweiz, FER, Ordre des Avocats de Genève, BE, ZG, BS, SG, AG, VD, GE, Centre Patronal, I Verdi, PSdL, USS, SIC Svizzera, UNIGE, UNINE.