Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 25 pagine

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Art. 10 Consultazione del registro

1Il registro può essere consultato:

a. dalle autorità di sorveglianza dei giuristi d’impresa iscritti e dalle autorità di

sorveglianza degli avvocati, per tutti i dati dei registri di tutti i Cantoni;

b. dai giuristi d’impresa iscritti, per le indicazioni che li concernono.

2Chiunque ha il diritto di sapere se un giurista d’impresa è iscritto nel registro o se è

soggetto a un divieto d’iscrizione. I Cantoni possono rendere pubbliche tali infor-

mazioni.

Ad art. 10 cpv. 1 lett. a

Secondo Ordre des Avocats de Genève non c’è nessun motivo di limitare il carattere pubblico del registro e in particolare di concedere alle autorità di sorveglianza degli avvocati un privilegio in questo senso. FER auspica che il registro dei giuristi d’impresa sia accessibile a tutti. Altri partecipanti alla consultazione (Firmenich SA, Cotecna SA, SGS Group Management SA, TK) mettono in discussione l’interesse delle autorità di sorveglianza degli avvocati alla consultazione del registro dei giuristi d’impresa e chiedono lo stralcio di questa disposizione e dell’art. 21 n. 5 (modifica della legge federale sugli avvocati). FSA argomenta che la disposizione non ha più ragion d’essere, qualora il registro dei giuristi d’impresa venga gestito, come richiesto, da un’autorità federale centrale.

Art. 10 cpv. 1 lett. b

Non sono stati formulati commenti in merito a questa disposizione.

Art. 10 cpv. 2

USIE e VSUJ sono contrari a questa disposizione, poiché ritengono in particolare che il datore di lavoro e il recapito professionale debbano restare segreti per evitare l’impiego abusivo dei dati a scopi pubblicitari. Invocando la mancanza di un interesse pubblico a conoscere i dati del registro, alcuni partecipanti (economiesuisse, TK, ASG, ASA) preferirebbero rinunciare alla possibilità per i Cantoni di rendere pubbliche le informazioni contenute nel registro dei giuristi d’impresa e sono del parere che il diritto di informazione sancito dall’art. 10 cpv. 2 primo periodo sia ampiamente sufficiente. ASG propone di modificare il capoverso, concedendo anche ai tribunali esteri, alle autorità amministrative e alle autorità di perseguimento penale il diritto d’informazione. Ciò permetterebbe di evitare lunghe e complicate procedure di assistenza amministrativa o giudiziaria.

SO sostiene che la disposizione è problematica dal punto di vista della protezione della personalità del giurista d'impresa, in quanto chiunque può chiedere informazioni su un eventuale divieto d’iscrizione, mentre a chiedere l’iscrizione nel registro è generalmente l’impresa e non il giurista impiegato.

Sezione 4: Regole deontologiche Art. 11 Regole generali

I giuristi d’impresa iscritti nel registro sono soggetti alle regole deontologiche se-

guenti:

a. esercitano la loro attività con cura e diligenza;