Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 25 pagine
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1. Situazione iniziale
La consulenza giuridica in Svizzera non è disciplinata in via generale. In un’impresa tale consulenza può essere esercitata sia da persone con una laurea in giurisprudenza sia da persone senza tale laurea. Finora in Svizzera sono disciplinate soltanto la professione di avvocato (a livello federale e cantonale) e quella di notaio (a livello cantonale); a queste si aggiungerà, con l’entrata in vigore della legge federale sui consulenti in brevetti (Legge sui brevetti, LCB) e delle pertinenti disposizioni esecutive, la regolamentazione della professione di consulente in brevetti.
La legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61) statuisce i principi per l’esercizio della professione di avvocato indipendente in Svizzera. Chi intende esercitare la rappresentanza in giudizio deve essere iscritto in un registro cantonale degli avvocati (art. 4 LLCA); per iscriversi deve essere titolare di una patente cantonale di avvocato e adempiere altre condizioni personali e professionali. Secondo il diritto vigente, chi svolge attività di consulenza giuridica alle dipendenze di un’impresa, anche se titolare di una patente d’avvocato, non ha diritto a essere iscritto in un registro cantonale degli avvocati, a meno che sia impiegato da una persona iscritta a sua volta in un registro cantonale degli avvocati (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA). Di conseguenza, non sono applicabili le regole professionali specifiche della legge sugli avvocati; in particolare, i consulenti giuridici di un'impresa non sono vincolati dal segreto professionale di cui all’articolo 13 LLCA.
Recentemente questa situazione giuridica diversa per gli avvocati indipendenti rispetto agli impiegati che svolgono un'attività giuridica ha dato adito a discussioni. In particolare, l'assenza di un segreto professionale per i giuristi d’impresa può indebolire la posizione giuridica delle imprese svizzere nei procedimenti civili statunitensi. Agli avvocati abilitati negli Stati Uniti è concesso il privilegio professionale del trattamento confidenziale del proprio prodotto lavorativo anche quando sono impiegati di un'impresa. In taluni Stati federali tale diritto sarebbe concesso ai consulenti giuridici delle imprese svizzere chiamati a deporre in un procedimento civile statunitense soltanto se il diritto svizzero prevedesse un’analoga tutela del segreto professionale.
Nel quadro dei dibattimenti sull’unificazione della procedura penale è stato chiesto di introdurre nel Codice di procedura penale un diritto di non deporre per chi opera come consulente giuridico in un’impresa. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale non ha accolto la richiesta, presentando invece una mozione che chiedeva di equiparare agli avvocati indipendenti le persone impiegate in un’impresa in qualità di consulenti giuridici o di rappresentanti in giudizio. Si tratta della mozione 07.3281, intitolata «Obblighi e diritti di impiegati attivi in qualità di consulenti giuridici o di rappresentanti in giudizio. Assimilazione agli avvocati indipendenti». Il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione, attirando tuttavia l'attenzione sulla necessità di evitare che il perseguimento penale o l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti in un procedimento civile vengano indebitamente ostacolati. La mozione è stata accolta il 19 giugno 2007 dal Consiglio nazionale (Boll. Uff. 2007 N 970) e il 2 giugno 2008 dal Consiglio degli Stati (Boll. Uff. 2008 S 364 seg.) senza voti contrari.
L’Ufficio federale di giustizia ha quindi elaborato un avamprogetto di legge federale sui giuristi d’impresa (LGIm) e il relativo rapporto esplicativo, presentati nell'aprile del 2009. Il progetto prevede l’iscrizione facoltativa dei giuristi d’impresa nel registro cantonale, che si accompagna da un lato all’obbligo di rispettare determinate regole deontologiche, dall’altro al diritto di invocare il segreto professionale nei procedimenti penali, civili e amministrativi.