Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 25 pagine

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zeri ricevono spesso istruzioni anche dai loro superiori giuristi che lavorano all’estero. ACC Europe chiede che la disposizione venga completata come segue: «(…) o di persone all’estero che non sono sottoposte al segreto professionale dei giuristi d’impresa (…)». VSUJ chiede inoltre di spostare l’art. 7 cpv. 1 lett. b nelle condizioni personali (nuovo art. 6 lett. c) analogamente all’art. 8 LLCA.

Swiss-American Chamber of Commerce e SUISA ritengono che il requisito di indipendenza spaziale stabilito nel rapporto esplicativo – servizio giuridico collocato in locali a sé stanti o ufficio separato per ogni giurista – sia troppo severo. Considerano inoltre sproporzionato e impraticabile il fatto che sia l’autorità di sorveglianza a dover verificare il rispetto di questa condizione.

SwissBanking propone una modifica redazionale e chiede di sostituire «istruzioni tecniche» con «istruzioni materiali».

Sul piano del diritto materiale numerosi partecipanti menzionano la problematica della garanzia dell’indipendenza dei giuristi d’impresa nel rapporto di lavoro e si chiedono se l’indipendenza prevista dall’avamprogetto non sia in contraddizione con il diritto del datore di lavoro di impartire istruzioni sancito dall’art. 321d CO42. A loro avviso non è chiaro quale dei due istituti prevalga sull’altro. Per garantire l’indipendenza dei giuristi d’impresa, BS invita a integrare misure d’accompagnamento nel diritto del lavoro (ad es. maggiore protezione dal licenziamento).

Ad art. 7 cpv. 1 lett. c

Secondo FSA occorre precisare che i giuristi d’impresa devono svolgere la loro attività di consulenza esclusivamente a favore dell’impresa, per evitare che forniscano consulenza ad esempio a clienti dell’azienda. Ordre des Avocats de Genève ritiene che la rappresentanza degli interessi del datore di lavoro dinanzi ai tribunali sia riservata agli avvocati. Per di più, rileva che l’art. 7 cpv. 1 lett. c violi i principi della libera circolazione. Questo parere è condiviso da FER, secondo cui la disposizione viola l’accordo sulla libera circolazione concluso tra la Svizzera e l’UE.

Ad art. 7 cpv. 2

Buona parte dei partecipanti alla consultazione considera superflua questa disposizione sull’obbligo di comunicazione43 e la stralcerebbe definitivamente, in quanto l’obbligo di comunicazione dei dati del registro di cui all’art. 14 appare sufficiente. Dal canto suo, ZH ritiene che la disposizione sia difficilmente applicabile.

TK e economiesuisse auspicano che l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 cpv. 2 riguardi unicamente le modifiche dei dati e chiedono un adeguamento in tal senso. BS sottoporrebbe invece anche l’impresa all’obbligo di comunicazione e propone la radiazione ufficiale dal registro quale sanzione in caso di inadempienza.

Ordre des Avocats de Genève è del parere che la disposizione sia incompatibile con il requisito di indipendenza, in quanto il documento attestante l’osservanza delle condizioni è redat-

42 BE, ZG, BS, SG, AG, VD e GE; ComCo, Konferenz der Obergerichtspräsidentinnen und – präsidenten der Zentralschweiz, Féderation des entreprises Romandes, Ordre des Avocats de Genève, Centre Patronal, I Verdi, PSdL, USS, SIC Svizzera, UNIGE, UNINE.

43 ACC Europe, SUISA, La Posta Svizzera, VSUJ, SwissHoldings, USIE, Cablecom Holdings GmbH, GR e LU.