Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 25 pagine

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a. l’avvertimento;

b. l’ammonimento;

c. la multa fino a 20 000 franchi;

d. la radiazione dal registro e il divieto provvisorio d’iscrizione;

e. la radiazione dal registro e il divieto definitivo d’iscrizione.

2Per la durata della procedura disciplinare l’autorità di sorveglianza può pronun-

ciare a titolo cautelare la radiazione dal registro e il divieto d’iscrizione.

Commenti generali

VD fa notare che questa disposizione è molto dettagliata se si considera il carattere facoltativo dell’iscrizione nel registro e si chiede quale sia l’interesse pubblico alla sorveglianza e all’avvio di procedure disciplinari nei confronti dei giuristi d’impresa.

BS è del parere che la violazione degli obblighi professionali da parte di un giurista d’impresa non possa essere associata direttamente a una violazione dell’interesse pubblico. Pertanto, il disciplinamento appare non solo poco logico ma anche ingiusto, in particolare rispetto a un superiore che, pur avendo fatto pressione sul giurista d’impresa, non è costretto a subire conseguenze. Nel suo parere, GE sostiene che l’obbligo di comunicazione e l’esecuzione di procedure disciplinari sarebbero molto difficili da mettere in atto, poiché gli obblighi dei giuristi d’impresa non sono sufficientemente definiti. VSUJ e USIE propongono di completare la disposizione aggiungendo l’obbligo per le autorità di sorveglianza di tener conto nelle loro decisioni disciplinari della prassi decisionale delle altre autorità di sorveglianza cantonali.

Art. 17 Validità del divieto d’iscrizione

1Il divieto d’iscrizione è valido sull’intero territorio della Confederazione.

2L’autorità di sorveglianza comunica il divieto d’iscrizione alle autorità di sorve-

glianza degli altri Cantoni.

Non sono stati formulati commenti in merito a questa disposizione.

Art. 18 Prescrizione

1L’azione disciplinare si prescrive in un anno dal giorno in cui l’autorità di sorve-

glianza è venuta a conoscenza dei fatti contestati.

2La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell’autorità di sorveglianza.

3L’azione disciplinare si prescrive definitivamente dieci anni dopo la commissione

dei fatti contestati.

4Se la violazione delle regole deontologiche costituisce reato, si applica il termine di

prescrizione più lungo previsto dal diritto penale.

Ad cpv. 1

LU chiede di prolungare il termine di prescrizione pari a un anno, perché la sua applicazione comporterebbe notevoli problemi pratici, come dimostrano le difficoltà riscontrate nell’applicazione di disposizioni analoghe, come quelle dell’art. 19 LLCA.

Art. 19 Cancellazione delle misure disciplinari