Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 25 pagine

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Art. 77 cpv. 2 (nuovo)

2Non possono essere obbligati a deporre su prodotti della loro consulenza giuridica o attività forense tutelati dal segreto professionale i giuristi d’impresa iscritti in un registro cantonale e i loro ausiliari.

51

4. Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo:

Art. 50 cpv. 2bis(nuovo)

2bisLa perquisizione deve essere fatta in modo da tutelare il segreto dei prodotti della consulenza giuridica o attività forense dei giuristi d’impresa e dei loro ausiliari.

52

5. Legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati

Art. 10 cpv. 1 lett. c

1Il registro può essere consultato:

c. dalle autorità di sorveglianza degli avvocati e dalle autorità di sorveglianza dei giuristi d’impresa iscritti.

Art. 22 Coordinamento con l’entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 200753

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore il Codice di diritto processuale

penale svizzero o la presente legge, all’atto della seconda di queste entrate in vigo-

re o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi:

a. la modifica della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale

(art. 21 n. 3 della presente legge) sarà priva di oggetto;

b. il Codice di procedura penale sarà modificato come segue:

Art. 171 cpv. 1bis(nuovo) e cpv. 2 periodo introduttivo

1bisI giuristi d’impresa iscritti in un registro cantonale e i loro ausiliari hanno facoltà di

non deporre in merito ai prodotti della loro consulenza giuridica o attività forense

tutelati dal segreto professionale.

2Le persone di cui ai capoversi 1 e 1bissono tenute a deporre se:

Commenti generali

Numerosi partecipanti alla consultazione sono del parere che non occorra una legge specifica per i giuristi d’impresa e che le modifiche del diritto vigente e gli adeguamenti delle disposizioni procedurali siano sufficienti per raggiungere l’obiettivo dell’avamprogetto (assoggettamento dei giuristi d’impresa all’art. 321 CP, modifica delle leggi procedurali)54. Secondo ZH occorre almeno riflettere su questo punto: si potrebbe infatti definire la cerchia delle persone che hanno l’obbligo di mantenere il segreto adottando una denominazione professionale specifica in base alla formazione, alla posizione, alla funzione, alle mansioni ecc. SwissBanking segnala che nella legge di procedura civile federale (PC) e nella legge

51 RS 313.0

52 RS 935.61

53 FF 2007 6327

54 SH, AG, LU, SZ, BS, AG e NW; Pro Lege, FER, PSdL, UNINE, CDCGP.