Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 25 pagine
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esplicativo), in particolare cosa si intenda con «prodotti»47. Secondo i partecipanti alla consultazione i prodotti dovrebbero in particolare comprendere esplicitamente anche tutta la comunicazione dei giuristi d’impresa e i relativi lavori preparatori, la corrispondenza, i colloqui e gli appunti. Secondo VSUJ, il segreto professionale deve applicarsi a prescindere dal luogo in cui si trovano i prodotti all’interno dell’impresa (ad es. direzione, consiglio d’amministrazione ecc.) e da come vengono conservati. Deve inoltre valere anche se i prodotti vengono consegnati ai destinatari o altrimenti resi noti. Singoli partecipanti (ad es. BE) chiedono di inserire espressamente nella legge i segreti menzionati nel rapporto esplicativo che non rientrano nella categoria dei prodotti (ad es. documenti aziendali quali dossier dei clienti, verbali delle sedute del consiglio d’amministrazione ecc.). Roche Holding AG e ASB auspicano che la disposizione sia allineata all’art. 13 LCCA, ossia che il segreto professionale si estenda a tutto quanto viene «confidato» ai giuristi d’impresa.
ZH è del parere che il segreto professionale debba essere formulato in modo da escludere chiaramente la possibilità per i giuristi d’impresa di rifiutarsi di deporre in merito al contenuto e alla comunicazione della consulenza giuridica fornita. Altri Cantoni (SH, BS, GR, UR, OW) e conferenze (ad es. CDFC e CDCGP) chiedono di precisare che il segreto professionale non si applica nei confronti delle autorità fiscali.
Ad cpv. 2
Secondo TK anche gli ausiliari dovrebbero essere vincolati dal segreto professionale e dovrebbero poter far valere il diritto di non deporre. In caso contrario, i giuristi d’impresa non potrebbero più delegare loro compiti. ComCo ritiene che la disposizione dovrebbe precisare chi è considerato «ausiliare». Sempre secondo la ComCo, anche gli ausiliari dovrebbero poter essere iscritti nel registro dei giuristi d’impresa.
Ad cpv. 3:
TK è dell’avviso che anche le imprese, in qualità di proprietarie dell’informazione, debbano avere la possibilità di liberare i giuristi d’impresa dal segreto professionale. Auspica che i giuristi d’impresa non siano coinvolti nella procedura di svincolo dal segreto professionale e che il diritto di non deporre sia impostato in modo «assoluto», ossia che, anche nel caso di svincolo dal segreto, i giuristi d’impresa non debbano né deporre né pubblicare documenti dell’impresa.
VSUJ chiede di stabilire in modo inequivocabile che lo svincolo dal segreto può avvenire solo su richiesta del giurista d’impresa e che, ad esempio, la richiesta non può essere avanzata da un’autorità. In caso di svincolo dal segreto, per evitare ai giuristi d’impresa svantaggi riconducibili all’obbligo di fedeltà e di segretezza sancito dal diritto del lavoro, la legge dovrebbe decretare la prevalenza dello svincolo dal segreto professionale sugli altri obblighi di segretezza stabiliti dal contratto di lavoro.
Secondo FINMA occorre stabilire chiaramente che solo l’impresa, in qualità di proprietaria dell’informazione, è autorizzata ad esercitare i diritti connessi (facoltà di non collaborare ecc.). Servirebbe inoltre, con riferimento all’art. 271 CP, una disposizione chiara che indichi come e con quale procedura rimuovere l’eventuale tutela del segreto.
47 ComCo, PLR, economiesuisse, SwissBanking, SwissHoldings, TK, VSUJ, Swissmem, Firmenich SA, Cotecna SA, ASA, SGS Group Management SA, Swiss International Air Lines AG.